[22/11/2012] News

L'E.On Energia AG: condannata a pagare un'ammenda di 38 milioni di euro

L'E.ON Energia AG è condannata a pagare un'ammenda di 38 milioni di euro per violazione di sigilli commessa nel corso di un'ispezione in materia di concorrenza. Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea che - con sentenza di oggi - conferma la decisione del Tribunale Ue (che a sua volta ha confermato la decisione della Commissione).

La questione ha inizio nel 2006 quando la Commissione ha disposto, accertamenti nei locali dell'E.ON AG e delle imprese da essa controllate, per verificare la fondatezza di sospetti circa la loro partecipazione ad accordi anticoncorrenziali.

I documenti selezionati durante l'accertamento in vista di un esame più dettagliato sono stati depositati in un locale messo a disposizione della Commissione dall'E.ON Energie situata a Monaco (Germania). Poiché non era stato possibile concludere l'accertamento lo stesso giorno, il responsabile del team di ispettori ha chiuso a chiave la porta del locale e vi ha apposto un sigillo ufficiale. Gli ispettori hanno quindi lasciato i locali dell'E.ON Energie, portando con sé la chiave. Ma al suo ritorno il team di ispettori ha constatato un'alterazione dello stato del sigillo, che aderiva ancora alla porta del locale. Comunque dopo l'apertura della porta non è stata constatata alcuna alterazione dei documenti depositati nel locale.

La Commissione ha inviato all'E.ON Energie una comunicazione degli addebiti. In base alle informazioni disponibili, essa è giunta alla conclusione che il sigillo controverso era stato infranto e che, considerato il potere di organizzazione dall'E.ON Energie nell'edificio, la responsabilità di tale violazione di sigilli doveva esserle imputata. Di conseguenza, nel 2008, la Commissione ha inflitto un'ammenda di 38 milioni di euro all'impresa E.ON Energie. L'impresa ha chiesto l'annullamento della decisione presentando un ricorso al Tribunale, il quale è stato respinto con sentenza nel 2010. L'E.ON Energie ha quindi impugnato la sentenza del Tribunale. Ma la Corte ha respinto tale richiesta sia perché il Tribunale non ha operato un'inversione indebita dell'onere della prova, sia perché non ha violato il principio di proporzionalità della sanzione.

La Corte rileva che il Tribunale non ha né operato un'inversione indebita dell'onere della prova né violato il principio della presunzione di innocenza. Infatti, poiché la Commissione ha constatato una violazione di sigilli in base ad un complesso di prove, il Tribunale è legittimato a ritenere che spettasse all'E.ON Energie apportare prove che consentissero di rimettere in discussione la constatazione.

In tale contesto, la Corte precisa che un'impresa non può contestare il valore probatorio di un sigillo semplicemente invocando la possibilità che fosse difettoso. Se fosse accolta una tale argomentazione, non avvalorata da elementi di prova, la Commissione sarebbe privata di ogni possibilità di utilizzare sigilli. In linea di principio, spetta unicamente al Tribunale stimare il valore degli elementi di prova che gli sono sottoposti, poiché, in fase d'impugnazione, il controllo della Corte è limitato alle questioni di diritto. Inoltre, il Tribunale è il solo giudice dell'eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone. Quindi l'E.ON Energie non può imputare al Tribunale di non avere dato seguito alla sua richiesta volta a far disporre misure istruttorie supplementari.

Inoltre secondo la Corte il Tribunale non ha violato il principio di proporzionalità. Solo nei limiti in cui essa ritenesse che il livello della sanzione è non soltanto incongruo, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell'importo di un'ammenda.

Quindi il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare che un'infrazione costituita da una violazione di sigilli è particolarmente grave per sua stessa natura. Per giunta, sapendo che la Commissione avrebbe potuto infliggere all'E.ON Energie un'ammenda del 10% del suo fatturato annuo qualora avesse dimostrato la sussistenza di pratiche anticoncorrenziali, l'ammenda di 38 milioni di euro inflitta per violazioni di sigilli - che rappresenta lo 0,14 % del suo fatturato annuo - non può essere considerata eccessiva con riguardo alla necessità di assicurare l'effetto deterrente di tale sanzione.

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