
[28/11/2012] News
Se le prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico non sono rispettate l'autorità competente può procedere - secondo la gravità dell'infrazione - all'adozione di una serie di provvedimenti. Come la diffida, che rappresenta quello meno gravoso per il trasgressore.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) - con sentenza 21 novembre 2012, n.2829 - sulla questione dell'impianto di depurazione del Comune di Terranova dei Passerini autorizzato dalla Provincia di Lodi.
Nel 20011 l'Arpa ha effettuato un accertamento sugli inquinanti presenti nelle acque di scarico dell'impianto, riscontrando un superamento del valore limite per il parametro "zinco" (0,571 mg/l, rispetto al limite di 0,5 mg/l). Così che, la Provincia ha diffidato la ricorrente al rispetto del predetto valore limite di 0,5 ml/l.
Secondo il legislatore italiano tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, avvenga in conformità alle disposizioni di legge e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
Dunque, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze. Può anche procedere alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, dove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Fino ad arrivare alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.