[28/11/2012] News

Protezione e gestione dei volatili: le informazioni da comunicare all'Ue

Il ministero dell'Ambiente individua la modalità di trasmissione e la tipologia di informazioni per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli. E lo fa con decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dunque, devono raccogliere i dati utili a valutare periodicamente lo stato di conservazione delle specie protette secondo la direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE). I dati devono consentire di elaborare la reale e la consistenza delle specie, con indicazioni sulle relative tendenze, nonché sulle minacce allo stato di conservazione.

I dati sono raccolti sulla base del format condiviso a livello comunitario tenendo conto delle indicazioni formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Inoltre le Regioni e le Province autonome raccolgono i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni. Oltre che i dati relativi ai metodi ecologici messi a punto per prevenire i danni causati dagli uccelli.

Per gli aspetti tecnici, viene attivato un gruppo tecnico coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle Regioni, delle Province autonome e di Ispra.

I dati raccolti, poi, sono trasmessi ai due ministeri con cadenza annuale e un anno prima della scadenza fissata per la consegna del rapporto all'Ue.

I dati sono elaborati dall'Ispra e trasmessi ai Ministeri che, sentite le Regioni e le Province autonome, provvedono all'inoltro alla Commissione europea.

La direttiva del 2009 - che ha codificato, a seguito di diverse e sostanziali modificazioni, la direttiva79/409/CEE - si pone come scopo quello di conservare le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

La conservazione comporta la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile. La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente.

La direttiva, dunque prevede che gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione delle specie di uccelli. E un'attenzione particolare viene accordata alle ricerche e ai lavori su una serie di argomenti previsti dalla direttiva (allegato V). Come: la fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica; il censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione; il censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento; la determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni; la messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli; la determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento e lo studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

Dunque, gli Stati trasmettono alla Commissione tutte le informazioni a essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori. Oltre che una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva.

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