
[29/11/2012] News
La riduzione dei terreni destinabili alle colture agricole per effetto dell'installazione in tali aree di pannelli fotovoltaici è la conseguenza della scelta di incentivare la produzione di energia pulita effettuata a livello nazionale e prima ancora europeo, e non tanto la conseguenza dei provvedimenti autorizzatori.
Lo afferma il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) - con sentenza 23 novembre 2012, n. 1439 - in riferimento all'intervento della Coldiretti nei confronti di un‘autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Un impianto che dovrebbe sorgere su un'area di circa 120 ha, insistente su z.t.o. agricola E2, nel Comune di Canaro, loc. Saline.
Secondo il Tar, fra l'altro, è inammissibile, per l'assenza di una posizione d'interesse qualificato e differenziato, il ricorso proposto dalla Coldiretti e anche da due proprietari di aree situate nelle vicinanze. Quest'ultimi infatti, non sono titolari di un fondo confinante con l'area interessata e la vicinanza di per sé, non può essere sufficiente a radicare un interesse all'impugnazione. Perché deve essere fornita la prova concreta del pregiudizio specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica. Cosa che i due proprietari non fanno. Essi adducono tematiche di carattere generale, quali l'impatto sul microclima o il ridimensionamento delle aree agricole destinate alle colture - cagionati, a loro dire, dal proliferare di impianti fotovoltaici - che rimangono lontane da una dimostrazione di un concreto "vulnus" alla loro sfera giuridica e che quindi non giustificano il loro intervento in giudizio.
Anche la Federazione Coldiretti prospetta delle generiche petizioni di principio e non una dimostrata ed effettiva compromissione degli interessi dei coltivatori diretti. Infatti, non vi è alcuna dimostrazione dell'aumento dei prezzi dei terreni agricoli, né alcuna indagine che attesti l'entità del denunciato fenomeno di "costante ridimensionamento delle aree destinate all'agricoltura" cagionato dall'installazione "indiscriminata" degli impianti fotovoltaici in dette aree.
Non a caso la normativa relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (Dlgs n. 387/03 che attua la direttiva 2001/77) prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale".
Anche nelle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", (D.M. 10 settembre 2010), si fa divieto alle Regioni di considerare le aree agricole, in quanto tali, non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. L'individuazione della non idoneità dell'area deve essere operata dalle Regioni attraverso "un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico - artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti..".
Da tale contesto normativo emerge, dunque, una naturale compatibilità della destinazione agricola dei fondi con l'installazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Spetterà poi alle Regioni e ai Comuni, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, rispettivamente, l'individuazione di aree non idonee, da una parte, e di quelle specificamente destinate ad impianti, dall'altra. Fermo restando, tuttavia, che, in assenza di un'espressa previsione localizzativa nel Prg comunale (com'è nel caso di specie) gli impianti fotovoltaici possono essere localizzati in tutte le zone agricole del territorio comunale.
Quindi, la dedotta compromissione dello sviluppo e della valorizzazione dell'attività agricola conseguente all'insediamento su aree agricole degli impianti fotovoltaici, anche se fosse effettivamente comprovata, non potrebbe certo essere ritenuta una conseguenza dei provvedimenti autorizzativi.