
[07/12/2012] News
Dopo il parere positivo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare Bugey-1, la Commissione europea dà parere positivo anche all'attuazione del piano modificato di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla centrale nucleare di Bugey-2 (reattori 2, 3, 4 e 5), in Francia. Una modifica che riguarda una richiesta intesa a conseguire una riduzione generale dei limiti di scarico autorizzati per gli effluenti radioattivi liquidi e gassosi, definendo al contempo ulteriori limiti per gli scarichi di carbonio-14.
La Commissione ritiene che tale modifica non comporti - né in condizioni operative normali né in caso di incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali - una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.
In data 20 luglio 2012 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, i dati generali in merito al progetto modificato per lo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dalla centrale nucleare di Bugey-2 (reattori 2, 3, 4 e 5).
Sulla base di tali dati e dopo aver consultato il gruppo di esperti la Commissione ha formulato il proprio parere positivo. Un parere dal quale risulta che in condizioni operative normali, la modifica prevista non comporterà in altri Stati membri un'esposizione della popolazione significativa sotto il profilo sanitario. Che in caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, che potrebbero verificarsi a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, è improbabile che la modifica prevista determini un'esposizione significativa dal punto di vista sanitario delle popolazioni di un altro Stato membro. Ci si riferisce soprattutto agli Stati vicini alla centrale di Bugey-1: il confine più vicino con un altro Stato membro è di circa 117 km per l'Italia e di 226 km per la Germania.
La valutazione è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali ulteriori valutazioni svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato. Ad esempio, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulle disposizioni della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2011/92/UE), di quella sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (2001/42/CE), di quella relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) e che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE).