
[20/12/2012] News
Ma davvero adesso le terre e rocce da scavo non sono mai un rifiuto? E possono essere mischiate con i rifiuti da demolizione?
Il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il D.M. 10 agosto 2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" che ha abrogato l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/06, il quale dettava la precedente disciplina di deroga dalla normativa sui rifiuti per le terre e rocce da scavo.
Dopo l'entrata in vigore di tale regolamento si sono susseguite una serie di interpretazioni di vario genere, molte delle quali tendenti ad accreditare la tesi che sostanzialmente oggi le terre e rocce da scavo sarebbero di regola e praticamente in modo permanente escluse tutte dalla normativa sui rifiuti. Contestualmente si tende ad affermare da molte fonti che oltre a tale generale deregulation, sarebbe sostanzialmente oggi lecito e possibile mischiare alle terre e rocce da scavo anche frantumi da demolizioni, materiali plastici frantumati e di fatto molti rifiuti di altro genere. Comun dominatore di tali letture interpretative è infine la tendenza a ritenere la nuova regolamentazione applicabile a tutte indistintamente le terre e rocce da scavo, sia per la cantieristica privata che per le opere pubbliche.
Dobbiamo chiederci a questo punto: ma è veramente così? La nostra risposta è: certamente no. Nell'articolo allegato Maurizio Santoloci e Valentina Vattani spiegano perché non è affatto vero che si è creato un generale regime di deregolamentazione, atteso anche che i nuovi principi - contrariamente a quanto molti ritengono - ha portata applicativa molto limitata.