[03/01/2013] News
E' entrata in vigore da martedì 1 gennaio la nuova regolazione del servizio di Scambio sul posto, cioè del meccanismo che consente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, di scambiare l'energia elettrica prodotta con la rete nazionale, "compensando" l'energia immessa in rete in un'ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa da quella in cui avviene l'immissione. Tale meccanismo è stato, almeno sino all'inaugurazione del V Conto energia, alternativo alla vendita dell'energia.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera del 20 dicembre 570/2012/R/efr, che abroga e sostituisce la precedente ARG/elt 74/08 (che rimane in applicazione solo per il calcolo del conguaglio dell'anno 2012), ha infatti definito le nuove modalità di funzionamento dello scambio sul posto, con l'obiettivo di "rivedere le modalità di restituzione degli oneri generali di sistema e di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio". La nuova delibera era stata prevista dall'art. 23 del decreto interministeriale del 6 luglio 2012, che prevedeva che l'Autorità aggiornasse "la disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche dello scambio sul posto al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio" (comma 2) e che, con l'aggiornamento del meccanismo dello scambio sul posto, si prevedesse che l'energia elettrica immessa fosse "valorizzata ai prezzi di mercato" e fossero stabiliti "corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, da applicare limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete."
Le novità
La Delibera approva l'allegato Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP), introduce alcune novità lasciando però invariati alcuni aspetti fondamentali dello Scambio sul posto. Tra gli aspetti non modificati ricordiamo:
- lo scambio sul posto continua ad essere regolato sulla base della compensazione economica tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, come già avveniva con la deliberazione ARG/elt 74/08;
- come con la precedente regolamentazione, l'utente dello scambio acquista l'intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto) e sigla con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l'intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna S.p.A.;
- il GSE eroga all'utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di due componenti: la prima finalizzata alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete; la seconda (che rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto) finalizzata alla restituzione di alcuni componenti tariffarie;
Le modifiche, invece, riguardano
- le modalità di restituzione delle componenti tariffarie variabili inizialmente allocate all'utente dello scambio per la quantità di energia elettrica scambiata;
- la semplificazione delle condizioni procedurali sottostanti all'erogazione del servizio di scambio sul posto, tramite l'eliminazione dei dati relativi alle singole bollette e la standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, espresso in c€/kWh, pari alla somma delle componenti tariffarie variabili "rimborsabili".
Le semplificazioni introdotte fanno sì che, ai fini dello scambio sul posto, non siano più coinvolte le società di vendita come invece era previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08. Con il nuovo sistema, in pratica, saranno coinvolti solo GSE e utenti dello scambio, con la conseguente riduzione dei flussi informativi.
Infine, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, viene previsto un limite massimo alla restituzione dei corrispettivi relativi all'utilizzo della rete (trasmissione, distribuzione e dispacciamento) che, per l'anno 2013, trova applicazione per i soli impianti di potenza superiore a 20 kW.