[17/01/2013] News
L'interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili - riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale - non consente, di per sé, la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'area di protezione esterna di una Riserva naturale. Perché è preminente l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente.
Lo afferma il Consiglio di Stato - con sentenza del 15 gennaio 2013, n. 176 - in riferimento alla decisione del Tribunale amministrativo dell'Abruzzo (Tar). Il Tar ha respinto il ricorso proposto da una società operante nel settore delle fonti energetiche rinnovabili per l'annullamento del provvedimento di non ammissibilità dell'intervento di realizzazione di un parco fotovoltaico per la non idoneità del sito individuato nella fascia di protezione esterna della Riserva Naturale di Punta Aderci.
Il Tar ha ritenuto che la realizzazione dell'impianto avrebbe arrecato danni all'ambiente e che la normativa va interpretata in maniera tale da non violare la gerarchia di valori, costituzionalmente delineata. Una gerarchia che prevede la prevalenza dell'interesse ambientale rispetto a quello economico. Cosa contesta dalla società interessata alla realizzazione dell'impianto. Secondo la società l'impianto garantirebbe il perseguimento di interessi economici, oltre che pubblici, senza compromettere la salvaguardia dell'ambiente. A detta della società, pur se la zona in cui è situata ricade all'interno della fascia di protezione della Riserva, essa è fortemente antropizzata e tutte le superfici non edificate sono utilizzate per l'agricoltura intensiva: in particolare l'impianto è destinato a sorgere su un terreno allo stato incolto e presenta aspetti progettuali volti a favorirne l'inserimento nel contesto esistente.
Tali pareri, però non sono condivisi dal Collegio.
Nel caso di specie però risulta irrilevante sia la riferita prevalenza riconosciuta in sede comunitaria e dalla Corte Costituzionale all'interesse alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, sia la concreta influenza dell'impianto sull'ambiente circostante. Perché la priorità è data all'interesse alla salvaguardia dell'ambiente. E ciò lo dimostra il fatto che si parli di area di protezione esterna di una Riserva naturale, cioè di un luogo dove è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell'interesse alla salvaguardia dell'ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, che è insuscettibile di deroga anche in relazione all'eventuale modesto effettivo impatto ambientale dell'impianto fotovoltaico.