[05/03/2013] News

L'assenza di autorizzazione paesaggistica comporta sempre una sanzione

Basta la realizzazione dell'opera in assenza della corrispondente autorizzazione paesaggistica per essere sanzionabili a prescindere dal danno ambientale provocato dall'abuso. Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria - con sentenza 28 febbraio 2013, n. 126 - con riguardo alla sanzione pecuniaria imposta dal Comune di Assisi al proprietario di un immobile adibito ad abitazione.

Quest'ultimo nonostante abbia ottenuto il rilascio della concessione in sanatoria ha anche ricevuto l'ingiunzione del pagamento della sanzione. Sanzione ritenuta dal proprietari illegittima, perché mancante di ogni motivazione in ordine al danno all'ambiente provocato dall'abuso.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede il versamento di indennità pecuniaria in caso di violazione delle norme poste a tutela dei beni paesaggistici. E secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato - condivisa dal Collegio - l'indennità (quella espressa dall'art. 167 del Dlgs 42/2004) è una sanzione amministrativa irrogabile a prescindere dal "vulnus materiale al paesaggio". Perché è sufficiente la violazione formale, ovvero la realizzazione dell'opera, in assenza della corrispondente autorizzazione paesaggistica. Del resto la ratio della sanzione è dissuadere il privato dall'evitare il controllo preventivo e valorizzare la necessità di ottenere il titolo autorizzatorio prima dell'esecuzione delle opere, a prescindere dall'effettiva produzione di un danno ambientale. Per questo l'amministrazione non ha alcun obbligo motivazionale in ordine all'entità del danno ambientale.

E la natura dissuasiva o sanzionatoria si desume proprio dalla modalità di calcolo prevista dal legislatore, non incentrata sul pregiudizio causato al paesaggio, ma ancorata al criterio della maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante l'illecito. Dunque in caso di assenza di qualsiasi danno ambientale, la sanzione, dovrà essere commisurata unicamente al profitto.

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