[21/03/2013] News

L'importanza della Via nella normativa europea: il caso dell'aeroporto di Salisburgo

Gli Stati membri sono tenuti a sottoporre a valutazione d'impatto ambientale (Via) tutti i progetti che possono avere un impatto ambientale notevole: quindi la normativa austriaca, che in caso di modifica di un aeroporto prevede la Via soltanto per i progetti volti a incrementare il numero di movimenti aerei di almeno 20 000 unità all'anno, è in contrasto con il diritto dell'Unione.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea - con sentenza di oggi - in riferimento alla questione dell'aeroporto di Salisburgo e alla conformità al diritto europeo della  legge austriaca. Una legge che sottrae alla Via progetti di ampia entità costituiti da diversi lavori, che comunque non provocano un incremento di almeno 20 000 movimenti aerei all'anno.

La società Salzburger Flughafen, che gestisce l'aeroporto di Salisburgo, ha chiesto nel 2002 un permesso di costruire per un terminal aggiuntivo, accettato e realizzato senza che si procedesse alla Via. Nel 2004, la società ha presentato nuove domande per ampliare la zona aeroportuale al fine di costruire anche  hangar, depositi e aree di stazionamento.

A tale proposito, l'Umweltsenat (Commissione amministrativa competente in materia ambientale) ha esaminato tali progetti sotto il profilo della necessità di sottoporli a una Via. E ha accertato che sia la costruzione di un nuovo terminal, sia l'ampliamento dell'aeroporto, considerati congiuntamente, richiedevano la valutazione. Perché, sebbene nessuno dei due progetti avesse comportato il superamento della soglia fissata dalla normativa austriaca, i loro effetti cumulativi avrebbero potuto avere un notevole impatto ambientale. Così la Salzburger Flughafen ha impugnato la decisione dell'Umweltsenat dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Suprema corte amministrativa, Austria). La quale, a sua volta ha sollevato la questione della conformità della legge austriaca dinnanzi  alla Corte di giustizia.

La Via è la valutazione che ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una serie di fattori biotici quali l'uomo, la flora e la fauna e abiotici quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale nonché sulle rispettive integrazioni, dove per progetto - alla luce della direttiva europea - si intende la realizzazione, sia di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

La direttiva stabilisce che i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale siano sottoposti a una valutazione riguardante i loro effetti. Tuttavia, gli Stati membri mantengono un potere discrezionale nel decidere se sottoporvi o meno la modifica o l'ampliamento di un progetto già autorizzato. La loro decisione deve però basarsi su un esame caso per caso, o su soglie o criteri che essi hanno predeterminato. Comunque, tale margine di discrezionalità è limitato, in quanto gli Stati membri sono tenuti a sottoporre a uno studio dell'impatto i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale.

I criteri e le soglie hanno lo scopo di agevolare la valutazione delle caratteristiche concrete di un progetto consistente nella modifica o nell'ampliamento di un altro progetto già autorizzato, al fine di stabilire se il primo debba essere sottoposto a valutazione. Per contro, tali criteri e soglie non perseguono l'obiettivo di sottrarre a priori all'obbligo intere categorie di progetti. Di conseguenza, se uno Stato membro li fissasse a un livello tale da sottrarre a priori un'intera categoria di progetti dall'obbligo dello studio del loro impatto eccederebbe il margine di discrezionalità.

Per cui, la fissazione di una soglia così elevata comporta la conseguenza che le modifiche apportate all'infrastruttura degli aeroporti di piccola o media dimensione non potrebbero mai, in pratica, dare luogo a una Via, sebbene non si possa affatto escludere che tali lavori abbiano un notevole impatto sull'ambiente.

Inoltre, nel fissare la soglia lo Stato deve tener conto non solo dell'aspetto quantitativo delle conseguenze di un progetto (la normativa austriaca prende in considerazione unicamente tale aspetto) ma anche degli altri criteri di selezione previsti dalla direttiva, quali la densità demografica della zona interessata dal progetto.

E comunque, qualora uno Stato membro abbia fissato una soglia che rischia di sottrarre intere categorie di progetti alla valutazione ambientale - secondo la Corte - le autorità nazionali devono stabilire, in ogni singolo caso, se questa debba essere realizzata e, in caso affermativo, procedervi.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, una presa in considerazione cumulativa dell'impatto ambientale di più progetti può rivelarsi necessaria al fine di evitare un'elusione della normativa dell'Unione. Spetta al giudice nazionale esaminare, alla luce di tale giurisprudenza, se e in che misura occorra valutare globalmente gli effetti sull'ambiente, nel caso austriaco sia del progetto precedente concernente la costruzione del terminal aggiuntivo, sia del progetto successivo relativo all'ampliamento della zona aeroportuale.

Torna all'archivio