[27/03/2013] News

Più istanze per l'installazione di impianti fotovoltaici? Possono nascondere un unico progetto

Se la stessa società presenta più istanze per l'installazione di impianti fotovoltaici con lo stesso punto di connessione si potrebbe trattare di un unico progetto, che in caso di superamento delle soglie di potenza previste dalla normativa di settore, può essere oggetto di verifica di compatibilità ambientale.

Lo afferma il Tribunale amministrativo di Lecce - con sentenza 21 marzo 2013, n. 620 - in riferimento alla questione del Comune di San Donaci e la società che ha realizzato (dopo aver ottenuto la Dia) l'impianto fotovoltaico su una particella contigua a quella di altri quattro impianti, della potenza di circa 1 Mw ciascuno, tutti situati su un'area agricola appartenente alla medesima società.

Il Comune, dopo aver avviato un'indagine interna e dopo aver avviato il procedimento di autotutela,  ha annullato la Dia, in quanto l'impianto è facente parte di una serie di altri quattro impianti riconducibili a un unico centro di interessi, "il cui frazionamento è stato dettato dalla volontà di eludere le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. 397/03, che impone l'autorizzazione unica per l'opera di potenza superiore a 20 Kw (all'epoca 1 MW)".

Dalla sua, la società contesta la valutazione di unicità degli impianti, data dall'Amministrazione, ritenendo che la normativa applicabile alla Dia non conteneva "alcun riferimento a una astratta riconducibilità ad unum di più impianti" e che comunque la normativa ha individuato quale elemento imprescindibile per individuare un'unicità di più impianti un unico punto di connessione. Inoltre, la normativa che ha disciplinato le condizioni per verificare l'unicità degli impianti è una legge regionale (31/2008) successiva al Dia.

In relazione ai requisiti necessari per individuare l'unicità dell'impianto, il Tar ha più volte osservato che l'amministrazione deve evitare "comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere la applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un'altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale".

Di conseguenza, in presenza di più istanze dirette alla installazione di impianti fotovoltaici, l'amministrazione competente può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto da sottoporre a verifica di compatibilità ambientale.

Il collegamento funzionale tra le istanze può desumersi da alcuni "elementi indiziari o sintomatici" dell'unicità dell'operazione imprenditoriale, come la unicità dell'interlocutore che ha curato i rapporti con l'amministrazione, l'unicità della società alla quali vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione e la unicità del punto di connessione. E questo perché, pur potendosi considerare rilevante l'obiettivo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, è altrettanto meritevole di tutela l'interesse a una corretta valutazione dell'impatto ambientale, al fine di non sacrificare oltre ogni ragionevole limite il bene ambientale nel suo complesso.

Se è pur vero che solo la normativa regionale sopravvenuta alla presentazione della Dia ha stabilito i parametri per identificare l'unicità degli impianti, è da rilevare che la disciplina legislativa ha previsto due procedure diverse in relazione alle diverse potenze degli impianti, effettuando a monte una valutazione sugli interessi in gioco e stabilendo quale procedura ordinaria quella dell'Autorizzazione unica. Il Dlgs 387/2003 ha previsto l'autorizzazione unica quale modalità ordinaria per assentire gli impianti di energia rinnovabile.

In sostanza, non si può ritenere che, mancando la specificazione dei presupposti in base ai quali l'impianto deve essere considerato unico, il legislatore nazionale non aveva già stabilito il divieto di parcellizzazione, proprio perché la stessa necessità di ricorrere alla procedura di Autorizzazione unica delinea la volontà del legislatore di evitare che determinati impianti possano essere autorizzati mediante una procedura semplificata quale la Dia.

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