[02/04/2013] News

Gas fluorurati a effetto serra, le nuove sanzioni italiane per le violazioni del regolamento

Il governo prevede le sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra (842/2006): è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il relativo decreto legislativo, che completa così il recepimento della disciplina europea.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 2012 (il numero 43) è stata data attuazione al regolamento del 2006 a eccezione però delle disposizioni sulle sanzioni, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle proprie disposizioni.

Il nuovo decreto, quindi, individua le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle imprese (come ad esempio la mancata iscrizione all'apposito registro delle persone e delle imprese certificate) e quelle da parte degli operatori degli obblighi in materia di contenimento delle perdite e degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati. Individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni. Così come individua le sanzioni da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato europeo, e anche per chi immette in commercio i prodotti e le apparecchiature che contengono F-gas (quelli elencati all'allegato II del regolamento del 2006)

Il decreto individua inoltre le sanzioni per la violazione dei divieti d'uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di SF6 nella pressofusione del magnesio e per il riempimento dei pneumatici, mentre per le sanzioni amministrative pecuniarie stabilisce che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il regolamento del 2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra identifica una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali. Una riduzione delle emissioni raggiungibili attraverso una serie di azioni: come il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione; la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività; il controllo dell'uso dell'esafluoruro di zolfo; il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi.

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