[05/04/2013] News

Scambio quote di emissioni, l'Italia si adegua alla disciplina europea

L'Italia si adegua alle modifiche del 2009 apportate al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra: oggi, infatti, entra in vigore il decreto legislativo "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" (pubblicato sulla gazzetta ufficiale di ieri). Un decreto che abroga il decreto n. 216 del 2006 (riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla predetta direttiva).

Sono stati meglio definiti i soggetti obbligati a chiedere l'autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra in particolare con riferimento agli impianti di combustione e il sistema è stato esteso ad altri gas oltre la Co2 (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoro di zolfo).

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano, dunque, alle emissioni provenienti da determinate attività (indicate all'allegato I) e a determinati gas ad effetto serra  (elencati all'allegato II.), ma sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, tre  tipologie di rifiuti (rifiuti urbani; rifiuti pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso).

Per la verifica di tali condizioni i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni a partire da oggi. Una comunicazione rinnovabile successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto (Aia).

Inoltre, a certe condizioni e su richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra una serie di piccoli impianti purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano uno sforzo di riduzione equivalente. Ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW . Così come gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

Le quote vengono assegnate mediante asta. La gestione delle aste avverrà a livello nazionale con regole armonizzate definite a livello comunitario con uno specifico regolamento. È previsto che i proventi delle aste siano versati al Gse in un apposito conto. Successivamente il Gse trasferirà proventi delle aste e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato. Parte dei proventi delle aste verranno destinati a interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di stabilire regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica a favore degli impianti caratterizzati nel periodo 2008-2010, da emissioni inferiori alle 5.000 tonnellate di CO2 annue.

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