
[12/04/2013] News
Secondo la convenzione di Aarhus, nonché secondo la direttiva Via e la direttiva Ippc, i procedimenti giurisdizionali concernenti controversie in materia ambientale non possono essere eccessivamente onerosi. Ciò implica che alle persone non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale a causa dell'onere finanziario che potrebbe risultarne. Quindi, quando un giudice nazionale (chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente in una controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto a prendere posizione in una fase anteriore del procedimento, su un'eventuale limitazione dei costi) deve assicurarsi del rispetto di tale requisito tenendo conto sia dell'interesse della persona che desidera difendere i propri diritti, sia dell'interesse generale connesso alla tutela dell'ambiente.
Questa è l'opinione - conforme a quella dell'avvocato generale che si è pronunciato sul caso - della Corte di Giustizia europea (sentenza di ieri) in riferimento alla questione sollevata dalla Supreme Court.
Una questione relativa al rischio di spesa rilevante nel procedimento giurisdizionale. Un rischio di spesa talmente onerose da comportare il ritiro del cittadino ricorrente dal procedimento (come è accaduto al cittadino che in primo grado si è visto respingere il suo ricorso di riesame della decisione che ha autorizzato l'attività di un cementificio). Del resto le spese aumentano se il procedimento arriva ai più altri gradi di giudizio (come è avvenuto per l'altra cittadina che in sede di Court of Appeal è subentrata in sostituzione nel procedimento).
La convenzione di Aarhus, la direttiva Via e la direttiva Ippc prescrivono rispettivamente che le procedure in materia ambientale siano giuste, eque, tempestive e non eccessivamente onerose. La convenzione di Aarhus, inoltre impone agli Stati ratificanti l'introduzione di rimedi "adeguati ed effettivi", di procedure "obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose e a ridurre gli ostacoli finanziari o altri ostacoli all'accesso alla giustizia". Tutto questo perché l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione consiste nel conferire al pubblico interessato "un ampio accesso alla giustizia". Un obiettivo che rientra, più ampiamente, nella volontà del legislatore dell'Unione di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di assegnare al pubblico un ruolo attivo a tal fine.
Il requisito che i procedimenti giurisdizionali non siano eccessivamente onerosi, non vieta, però, ai giudici nazionali di pronunciare una condanna alle spese. La stessa convenzione di Aarhus precisa che rimane impregiudicato il potere dei giudici nazionali di esigere un importo ragionevole a titolo di spese processuali in esito a un procedimento giurisdizionale.
Inoltre, il requisito che il procedimento non sia eccessivamente oneroso riguarda il complesso dei costi finanziari derivanti dalla partecipazione al procedimento giurisdizionale. Per questo, il carattere eccessivamente oneroso deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutte le spese sostenute dall'interessato.
Peraltro, il requisito inerente al procedimento "non eccessivamente oneroso", nel settore ambientale, contribuisce al rispetto del diritto a un ricorso effettivo, (sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) nonché del principio di effettività secondo cui le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione
Dunque, nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione economica dell'interessato, ma deve altresì procedere a un'analisi oggettiva dell'importo delle spese. Peraltro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell'importanza della posta in gioco per il medesimo e per la tutela dell'ambiente, della complessità del diritto e della procedura applicabili, del carattere eventualmente temerario del ricorso nelle sue varie fasi nonché della sussistenza di un sistema nazionale di assistenza giurisdizionale o di un regime cautelare in materia di spese.
E tale valutazione non può essere compiuta in base a criteri diversi a seconda che essa abbia luogo in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un'ulteriore impugnazione
Per contro, la circostanza che l'interessato non sia stato dissuaso dall'esercitare la sua azione non è sufficiente, di per sé, per considerare che il procedimento non sia eccessivamente oneroso per il medesimo.