[12/04/2013] News

Siti di interesse comunitario, ecco quando piani o progetti possono pregiudicarne l’integrità

Un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un Sic (Sito di importanza comunitaria) può pregiudicare l'integrità dello stesso quando impedisce il mantenimento sostenibile delle sue caratteristiche costitutive connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario: per effettuare tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione.

Questa è l'interpretazione della Corte di Giustizia europea - coerente a quella dell'avvocato generale Ue - della direttiva habitat nella parte in cui parla di piani e progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione di un sito habitat. La questione ha inizio nel 2008 quando An Board Pleanala (il Consiglio nazionale irlandese per la pianificazione territoriale), ha deciso di autorizzare il progetto di circonvallazione N6 della città di Galway. Il progetto ha previsto che una parte della strada attraversi il Sic di Lough Corrib, che - a seguito di un ampliamento della sua superficie -  ospita in totale quattordici habitat protetti, sei dei quali sono habitat prioritari, compreso il pavimento di calcare carsico, che è per l'appunto l'habitat protetto oggetto del procedimento principale.

Ma, secondo l'An Bord, la parte del progetto stradale approvata appare costituire una soluzione adeguata alle esigenze di viabilità della città e delle aree circostanti, e se pur provoca un impatto grave per la zona di Lough Corrib non ne pregiudicherà l'integrità. Pertanto, secondo l'An Bord, «il progetto approvato non avrà effetti inammissibili sull'ambiente ed è conforme a una pianificazione adeguata e allo sviluppo sostenibile dell'area».

Davanti alla High Court (Irlanda) un singolo cittadino si è opposto alla decisione dell'An Bord, e soccombente in primo grado ha proposto appello davanti alla Supreme Court che ha sollevato la questione alla Corte europea.

La direttiva habitat ha come scopo quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri. Stabilisce una serie di misure per assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di importanza comunitaria, e istituisce una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Dunque, per non arrecare pregiudizio all'integrità di un sito in quanto habitat naturale, gli Stati membri devono conservarli in uno stato soddisfacente. Ciò implica il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive del sito; del resto, il sito è stato designato nell'elenco dei Sic proprio per conservare l'habitat prioritario.

L'autorizzazione di un piano o di un progetto, può quindi essere concessa solo a condizione che le autorità competenti abbiano acquisito la certezza che esso è privo di effetti pregiudizievoli stabili per l'integrità del sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.

Dunque, la possibilità di incidenze significative determina la necessità di un'opportuna valutazione sul sito e, se in seguito a opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito l'autorità nazionale competente conclude che il piano o il progetto comporterà la perdita duratura e irreversibile, totale o parziale, di un tipo di habitat naturale prioritario, tale piano o progetto deve essere ritenuto pregiudicante l'integrità del sito e non potrà essere autorizzato.

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