[15/04/2013] News

Servizio idrico integrato, la determinazione della tariffa è di competenza statale

La disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa del servizio idrico è un complesso di
norme volte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme
e a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato: dunque, il
Consiglio di bacino non può né determinare - se pur per una quota - né approvare le tariffe del
servizio idrico integrato.

Lo ricorda la Corte Costituzionale - con sentenza 12 aprile 2013,
n. 67  - che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale del Veneto del 2012 "Disposizioni in
materia di risorse idriche" in riferimento al procedimento di formazione delle tariffe del servizio
idrico integrato.

La procedura di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato è
disciplina principalmente dal Dlgs 152/2006 (il cosiddetto Codice dell'ambiente). Il codice (all'articolo
154) definisce la tariffa come "il corrispettivo del servizio idrico integrato" che viene determinata
tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di
salvaguardia. Ma anche tenendo conto di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità
d'ambito in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". La norma - frutto
peraltro di intervento abrogativo referendario, quanto alla quota della tariffa destinata alla
remunerazione del capitale -  dispone che "tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato
hanno natura di corrispettivo" e che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, definisce con decreto le componenti di costo
per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

Lo stesso articolo - in virtù delle recenti modifiche dell'ottobre 2012 - dispone che sia il
soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario a predisporre la tariffa
di base, nell'osservanza del metodo tariffario e a trasmetterla per l'approvazione all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas.

L'Autorità per l'energia elettrica e gas definisce le componenti di
costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego
dell'acqua, predispone il metodo tariffario, per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle
quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato e "approva le tariffe
predisposte dalle autorità competenti".

Infine, in conseguenza della soppressione delle
Autorità d'ambito - l'articol148 Dlgs 152/2006 è stato abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2012,
per effetto dell'art. 186-bis della legge. 191/2009,  il legislatore ha disposto che le Regioni
attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Ed è proprio in questo contesto che si colloca
la legge regionale del Veneto la quale ha disposto in primo luogo che le funzioni amministrative
relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato sono esercitate per ciascun
ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino, la quale ha anche
attribuito ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al
3% degli introiti della tariffa dell'anno precedente, destinata alle comunità montane e, in subordine,
ai comuni interessati, per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico montano a
difesa della qualità dell'acqua potabile.

La stessa Corte ha in più occasioni affrontato il
problema della disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico, giustificando
originariamente l'azione unitaria svolta dallo Stato con il fine di garantire sull'intero territorio
nazionale un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, per evitare di
produrre arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo
differenziato sul territorio nazionale. Ha poi ribadito che la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente
e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Dunque, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli
uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso,
secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale". 

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