[18/04/2013] News
In alcuni articoli apparsi sulle edizioni locali dei quotidiani di Grosseto, in merito alla vicenda dell'ex Agraria di Massa Marittima (GR), dove sono in corso lavori per la realizzazione di una nuova zona residenziale, alcuni esponenti politici dichiarano che: "Ai nostri solleciti l'Arpat ha risposto una sola volta, il 4 gennaio, mentre sono rimaste senza risposta le interrogazioni successive tra cui quella del 27 marzo".
In merito a tali dichiarazioni si fa presente che ARPAT ha ricevuto solamente a più riprese esposti da parte di un privato cittadino (O.D.P.), l'ultimo dei quali proprio il 27 marzo, al quale è stata inviata risposta (per mail e posta ordinaria) il 16 aprile scorso.
Nella risposta si è fatto presente che:
"in relazione ad una sua precedente segnalazione, risalente agli ultimi giorni del dicembre 2012 - dove Lei trasmetteva i risultati analitici relativi a 4 metalli (piombo, zinco totale, rame e arsenico) ottenuti dall'analisi chimica su un campione di malta "edilizia", esaminato come rifiuto, e chiedeva di conoscere i valori limite consentiti dalla legge - questa Agenzia ha già risposto con e-mail del 4 gennaio 2013.
A tale proposito le ricordo che nella nostra e-mail di risposta si faceva presente che la caratterizzazione analitica dei materiali da demolizione destinati al recupero si basa sulle analisi chimiche eseguite mediante il test di cessione in acqua e non sulle analisi eseguite sul materiale tal quale, come quella da lei commissionata e trasmessa.
In relazione a suoi ultimi esposti sulla medesima materia - dove trasmette di nuovo le analisi chimiche eseguite su un campione di materiale, una tabella con dei valori limite (estratto della tabella 1, all.5 del titolo V° della parte IV° del D.lgs 152/06) e dove segnala che, per quanto di sua conoscenza, nulla è stato fatto per monitorare e analizzare la situazione - le faccio presente quanto segue.
Il confronto tra i risultati analitici da Lei ottenuti, analizzando la malta come rifiuto, e la tabella 1 del D.Lgs 152/06, all.5 del titolo V° della parte IV°, come da Lei indicato, non è corretto.
La tabella 1, infatti, riporta le Concentrazioni Soglia di Contaminazione riguardanti la matrice suolo, che non possono costituire un riferimento per le analisi su un rifiuto da demolizione, quale sembra essere la malta "edilizia" da lei prelevata e sottoposta ad analisi.
Le modalità di controllo del corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti da demolizione si basano su altre norme quali il DM 05/02/1998 (norma che indica le modalità con le quali un rifiuto può essere sottoposto ad operazioni di recupero) e la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/07/2005 n. UL/2005/5205 (norma che fornisce le caratteristiche prestazionali che il materiale recuperato deve possedere).
Sulla base del Suo primo esposto questa Agenzia ha effettuato, di propria iniziativa, un'ispezione presso il sito segnalato, in data 11 gennaio 2013. L'ispezione ha riguardato la gestione dei rifiuti da demolizione prodotti durante le fasi di lavorazione del cantiere. Come dichiarato dal responsabile del cantiere i rifiuti da demolizione sono stati recuperati mediante riutilizzo all'interno del cantiere stesso, per la formazione di sottofondi e massicciate.
L'attività di recupero risultava autorizzata dalla Provincia di Grosseto con atto n. 100 del 15/01/2010, successivamente prorogato con atto n. 2634 del 18/09/2012. All'interno del cantiere era presente un cumulo di rifiuti da demolizione in attesa di caratterizzazione da parte del produttore. I risultati dell'ispezione ARPAT sono stati trasmessi alle amministrazioni competenti, in via preliminare, con nota n. 5093 del 23/01/2013. L'ispezione è stata successivamente completata mediante ulteriori indagini rivolte a verificare la conformità normativa degli accertamenti analitici eseguiti dalla ditta incaricata del recupero dei materiali già riutilizzati per la formazione di sottofondi e massicciate.
Sotto il profilo della compatibilità ambientale le caratteristiche dei materiali sono risultate regolari. I risultati dell'ispezione ARPAT sono stati trasmessi alle amministrazioni competenti, in via definitiva, con nota n. 14066 del 01/03/2013."