
[18/04/2013] News
L'Ue prevede la possibilità di autorizzate l'immissione sul mercato e l'uso del tricloroetilene, del triossido di cromo; degli acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri; del dicromato di sodio, di potassio e di ammonio; del cromato di potassio e di sodio.
Quindi modifica il regolamento per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), in particolare l'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione indicate all'allegato XIV.
L'Ue include nell'elenco dell'allegato XIV le nuove sostanze. La maggior parte di tale sostanze sono classificate non solo come cancerogene ma anche come mutogene, tuttavia rispettano e soddisfano i criteri Ue previsti per l'inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione.
Il regolamento Reach, infatti, stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente, possono essere soggette ad autorizzazione.
La procedura di autorizzazione è intesa a controllare il rischio derivante dalle sostanze estremamente preoccupanti a causa dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente e a promuoverne la progressiva sostituzione con sostanze alternative economicamente e tecnicamente idonee. Ecco perché l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza inclusa nell'allegato XIV, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, richiede obbligatoriamente un'autorizzazione.
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche pubblica e aggiorna regolarmente un elenco di sostanze identificate come aventi caratteristiche che destano serie preoccupazioni, fra cui le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo.
L'inclusione delle sostanze candidate nell'elenco comporta, a talune condizioni, un obbligo d'informazione circa la presenza di questa sostanza negli articoli.
In seguito all'inclusione di questa sostanza nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, qualsiasi commercializzazione o utilizzazione di una sostanza chimica di questo tipo dovrà essere oggetto di una domanda di autorizzazione. L'uso di una sostanza è autorizzato solo se si può dimostrare che il rischio per la salute umana e l'ambiente è adeguatamente controllato o che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e che non esistono alternative idonee. E' la Commissione che valuta tutto ciò e che decide se autorizzare o meno tale sostanza.
L'autorizzazione precisa, in particolare, la o le persone a cui è rilasciata, l'identità della sostanza, l'uso o gli usi per i quali l'autorizzazione è rilasciata e le eventuali condizioni alle quali l'autorizzazione è rilasciata. Ogni autorizzazione è identificata da un numero di riferimento che il titolare o gli utilizzatori a valle devono indicare sull'etichetta della sostanza o di una miscela contenente la sostanza prima dell'immissione sul mercato. Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza autorizzata ne danno notifica all'Agenzia, che tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che utilizzano sostanze soggette ad autorizzazione.