
[02/05/2013] News
L'Ue introduce alcune modifiche sul monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove. Con due distinti regolamenti di esecuzioni - pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea di ieri - ritocca il regolamento del 2010 e quello del 2009.
Con il primo regolamento (396/2013), al fine di garantire un approccio coerente nel monitoraggio delle emissioni di CO2, allinea il regolamento del 2010 relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove con le modifiche apportate al regolamento del 2009.
Con il secondo regolamento, dunque, l'Ue adegua i dati aggregati al fine di includere solo i dati strettamente necessari per il calcolo delle emissioni specifiche e gli obiettivi per le emissioni specifiche. Al fine di migliorare la qualità e l'accuratezza del monitoraggio delle emissioni di CO2 precisa meglio alcuni dei parametri dei dati richiesti e aggiunge ulteriori parametri finora oggetto di un controllo su base volontaria.
L'inclusione del numero di omologazione come parametro dei dati da monitorare e comunicare può migliorare gli strumenti a disposizione dei fabbricanti per verificare i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche e, di conseguenza, garantire maggiore precisione nelle serie di dati definitive.
Le autovetture omologate a livello nazionale in piccole serie e le autovetture omologate individualmente, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore. Tuttavia l'Ue è dell'opinione che sia importante monitorare il numero di tali veicoli in modo coerente al fine di valutare l'eventuale impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell'obiettivo per le emissioni medie di CO2 dell'Unione. Il numero complessivo di tali registrazioni, quindi, deve essere indicato su base annuale.
Secondo l'Ue occorre anche garantire che la riduzione delle emissioni di CO2 dalle autovetture sia allineata a quella per i veicoli commerciali leggeri, includendo come parametri di monitoraggio obbligatori anche la potenza e il consumo di energia elettrica, oltre al numero di omologazione. Inoltre, se il certificato di conformità non è utilizzato in qualità di principale fonte dei dati e i dati sono tratti, tra l'altro, dai documenti di omologazione, l'Ue chiarisce che in tali casi i dati devono essere coerenti con i dati forniti nei certificati di conformità.