[27/05/2013] News toscana

Corte Costituzionale: per cacciare nelle aziende agrituristico-venatorie toscane ci vuole il tesserino

Tempi duri per la legge regionale sulla caccia della Toscana: infatti la sentenza della Corte Costituzionale del  20 maggio  che ha sancito che la legge regionale toscana sulla caccia è illegittima quando prevede che il calendario venatorio sia approvato con legge di durata pluriennale piuttosto che con atto deliberativo annuale, dice che anche l'articolo 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, non va bene. L'articolo citato non ritieneva necessario il tesserino venatorio per cacciare la selvaggina  nelle aziende agrituristico venatorie  perché, come spiega la Regione  «E' proveniente da allevamento e viene giornalmente annotata su appositi registri e pagata dai cacciatori previo rilascio di apposita ricevuta, senza alcuna compromissione delle finalità cui è collegato l'obbligo del tesserino regionale».

Il 5 marzo 2013, la Regione Toscana aveva chiesto con una memoria alla Corte Costituzionale che fosse pronunciata «Ordinanza di remissione degli atti al giudice a quo atteso lo ius superveniens insistente sulle disposizioni oggetto di questione di legittimità costituzionale» e, in via subordinata, che sia «dichiarata infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale» degli articoli della legge contestati. Lo stesso ha fatto con una memoria pervenuta oltre i termini s di scadenza l'Ente Produttori Selvaggina-Sezione Regionale Toscana (Eps) 

«Per quanto riguarda la questione relativa all'art. 28, comma 12, della legge regionale n. 3 del 1994, il quale, nella formulazione vigente all'epoca dell'ordinanza di rimessione, stabiliva che «Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria». Il comma è stato abrogato dall'art. 37 della legge regionale n. 29 del 2012, «Ma - dice la Corte - anche in questo caso, permane la rilevanza della questione perché della disposizione impugnata deve continuare a farsi applicazione nel giudizio principale». Secondo la sentenza del Tar impugnata dalla Regione, «Tale disposizione si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, che prescrive, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, contenente l'indicazione delle specifiche norme inerenti al calendario regionale, delle forme di cui al comma 5 e degli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Inoltre, le attività di controllo relative all'esercizio della concessione, assicurate dal tesserino venatorio, sarebbero finalizzate alla tutela della fauna e rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.». Per la Corte Costituzionale «La questione è fondata».

La Regione e l'Eps sottolineavano  che l'esenzione dall'obbligo di tesserino venatorio è giustificata dal fatto che nelle aziende agrituristico venatorie viene cacciata senza limiti giornalieri selvaggina immessa, proveniente da allevamento. Il tesserino venatorio invece sarebbe «Uno strumento per effettuare una modalità di controllo dell'esercizio della caccia», mentre nelle aziende faunistico venatorie il controllo viene fatto  con altre modalità.

Ma la Corte Costituzionale ribatte che «L'argomento è privo di consistenza perché il tesserino venatorio non ha solo la funzione di consentire una verifica sulla selvaggina cacciata, ma ha anche una più generale funzione abilitativa e di controllo, come si desume innanzi tutto dall'art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992. Questa disposizione, infatti, senza prevedere deroghe o limitazioni, stabilisce che "Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza". È da aggiungere che l'art. 16 della legge n. 157 del 1992, nel disciplinare le aziende agrituristico venatorie, stabilisce che in queste aziende l'esercizio dell'attività venatoria "è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5" (relativo alle forme con cui è praticata la caccia), e, poiché questa è l'unica esclusione prevista nell'ambito delle prescrizioni contenute nell'art. 12, se ne deve dedurre che resta operante quella del comma 12, relativa al tesserino regionale. Anche da altre disposizioni della legge n. 157 del 1992 si desume che il tesserino costituisce un documento necessario per poter esercitare la caccia, indipendentemente dal luogo in cui tale esercizio avviene. È per questa ragione che il cacciatore lo deve avere sempre con sé, in modo da poterlo esibire quando ne è richiesto ai sensi dell'art. 28, comma 1, di tale legge. L'art. 31, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992 inoltre prevede una sanzione per chi non esibisce il tesserino e l'art. 31, comma 3, della medesima legge dà alle regioni il potere di disciplinarne la sospensione "Per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio". Quest'ultima disposizione rende evidente che il possesso del tesserino costituisce una condizione imprescindibile per l'esercizio venatorio, ovunque questo avvenga, perché se nelle aziende agrituristico venatorie si consentisse l'esercizio della caccia senza tesserino si vanificherebbe l'eventuale provvedimento di sospensione dello stesso».

La Corte conclude: «In conclusione, la prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell'ambiente. Del resto, questa Corte ha già affermato, sia pure in un risalente contesto normativo, che "Il tesserino è (...) prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale"» (sentenza n. 148 del 1979). In altri termini, si può affermare che la disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 278 del 2012) e che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente».

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