[31/05/2013] News

Direttiva quadro acque: la Spagna rischia di essere condannata dall'Europa

La Spagna rischia di essere condannata dall'Ue. Secondo l'avvocato generale Juliane Kokott il Regno di Spagna non ha adottato, in relazione ai suoi bacini idrografici intracomunitari situati al di fuori della Catalogna, tutte le misure necessarie per trasporre alcune disposizioni della direttiva acque.

Secondo la Commissione le disposizioni richiamate dalla Spagna per la trasposizione delle disposizioni della direttiva quadro sulle acque per i bacini idrografici intracomunitari - ad eccezione di quelle della Catalogna -  sono state adottate in ritardo. Mentre le disposizioni richiamate dalla Spagna per la trasposizione delle disposizioni per il monitoraggio e classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali, pur se adottate tempestivamente, non sembrano assicurare un'effettiva trasposizione.

Per "bacino idrografico" si deve intendere il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta. Nel caso dei bacini idrografici intracomunitari della Spagna, tutte queste acque si trovano all'interno di un'unica comunità autonoma e le competenze legislative per la trasposizione della direttiva quadro sulle acque in relazione a questi bacini spettano alle singole comunità autonome interessate.

Vero è che la direttiva quadro sulle acque prevede un termine speciale di dodici anni per l'istituzione e/o la realizzazione di determinati controlli sulle emissioni. Tuttavia, come la Commissione ha sostenuto, qui non si tratta del termine per la trasposizione di detta disposizione, bensì di un termine entro il quale gli specifici controlli previsti devono essere attuati ossia l'obbligo di realizzare i controlli sulle emissioni. Quindi, controlli sulle emissioni solo istituiti, ma non realizzati, non hanno alcun effetto pratico, e risulterebbero difficilmente compatibili con l'obiettivo dell'Unione di assicurare un livello elevato di tutela dell'ambiente.

Il riferimento all'eventuale necessità di istituire controlli non può essere inteso nel senso che anche la predisposizione del contesto legislativo per le misure necessarie sia sottoposta ad un termine di dodici anni. Piuttosto, tale contesto legislativo deve essere adottato entro il termine generale di adozione della direttiva.

Sul piano processuale, però il termine rilevante è un altro. Secondo giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve, infatti, essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. Nel suo parere motivato del 22 marzo 2010 la Commissione ha indicato alla Spagna un ulteriore termine finale per la trasposizione di dette disposizioni entro il 22 maggio 2010. Per la trasposizione concernente i bacini idrografici intracomunitari situati al di fuori della Catalogna, la Spagna richiama una normativa statale entrata in vigore solo dopo la scadenza di tale termine.

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