
[26/01/2011] News toscana
LIVORNO. In Toscana - come del resto in tutta Italia - fioriscono e sono fiorite innumerevoli battaglie contro impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Un esempio: l'impianto di Falascaia, che è stato oggetto di numerose proteste e vicende (fino ad arrivare al sequestro del luglio scorso) anche di tipo giudiziario tutte mirate, naturalmente al suo fermo.
Pure la sentenza del Tribunale amministrativo della Toscana (Tar) depositata questo mese in cancelleria ha affrontato il problema, dando però ragione alla Provincia di Lucca (che autorizzava fino al 2016 l'esercizio dell'impianto di incenerimento, nella foto) e torto all'Associazione per la tutela della Versilia e di un singolo cittadino.
Le motivazioni della sentenza non entrano affato nel merito del problema: i ricorsi non sono stati accettati perché per il Tar l'associazione in questione non è legittimata a impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali non avendo le caratteristiche richieste dalla legge. E allo stesso modo il singolo cittadino non è legittimato ad agire solo per il fatto che è proprietario di un bene residente nel Comune nel cui territorio l'impianto insiste
Secondo la giurisprudenza le associazioni ambientaliste non riconosciute dal Ministero sono legittimate a impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali, ma quando perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.
Queste sono condizioni necessarie al riconoscimento di un'iniziativa processuale a tutela di interessi ambientali coinvolgenti interessi diffusi della collettività senza i quali non è possibile promuovere azioni.
Così come la mera presenza di una discarica o altro impianto per il trattamento e lo smaltimento (o recupero) di rifiuti anche a mezzo di termocombustione, non legittima il proprietario di un bene residente nel Comune nel cui territorio l'impianto insiste ad insorgere avverso gli atti rilasciati dall'amministrazione pubblica (atti con i quali si provvede all'approvazione del progetto dell'opera sotto i vari aspetti procedimentali o all'autorizzazione alla gestione e alla messa in esercizio dell'opera o ancora agli scarichi e immissione nell'atmosfera del prodotto della combustione).
Per poter agire deve sussistere un collegamento diretto, immediato e oggettivo fra quanto deliberato con i provvedimenti e un interesse giuridico personale concreto e attuale del soggetto che si ritiene leso. E come tale non può qualificarsi, per esempio, l'aspettativa alla salubrità dell'ambiente o il timore generico di possibili effetti pregiudizievoli legati esclusivamente alla presenza dell'opera pubblica o dell'impianto.
Anche con riguardo ai limiti di inquinamento acustico, la legittimazione può essere favorevolmente riconosciuta solo laddove sia accertato che effettivamente l'esercizio dell'impianto superi nei confronti della stessa ricorrente i limiti di immissione o emissione.