[07/03/2011] News
LIVORNO. La tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico è riservata in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, quindi le Regioni non possono attribuire al Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che, fra l'altro la legge statale attribuisce agli Enti parco
Lo ricorda la Corte Costituzionale che dichiara illegittima la legge della Basilicata perché attribuisci competenze non dovute all'organo consigliare.
La legge della Regione Basilicata del 2010 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle aree protette in Basilicata), ha stabilito (introducendo un ulteriore disposto alla legge regionale del 1994) che gli enti Parco regionali possono adottare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco anche in deroga al divieto di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale.
Invece la legislazione statale stabilisce che "Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco" e che "nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat". Aggiunge anche che "costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali", pure "l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale di regolamenti delle aree protette".
Dunque facendo un confronto fra la normativa statale e quella regionale emerge che quest'ultima, nell'attribuire al Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che la legge statale riserva alla competenza dell'Ente Parco invade una competenza dello Stato individuata come esclusiva dalla Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettara s).
A niente è valsa la difesa della Regione Basilicata sulla natura transitoria della disposizione, adottata nell'attesa dei Piani del Parco, ove si consideri l'inesistenza di un vuoto legislativo da colmare. Perché secondo la Corte non può invocarsi la necessità di un intervento di supplenza della Regione. E ciò senza considerare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che la Regione non può legiferare in materia di ambiente quand'anche esista un vuoto di disciplina.