
[04/04/2011] News
LIVORNO. L'Ue introduce una nuova definizione di "impianto di acquacoltura chiuso": con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi modifica il regolamento del 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.
Il legislatore europeo, dunque aggiunge le caratteristiche specifiche destinate a garantire la sicurezza biologica degli impianti.
Dunque, adesso per "impianto di acquacoltura chiuso" si deve intende un impianto situato sulla terraferma dove l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell'acqua. Dove gli scarichi non sono in nessun modo collegati con le acque aperte prima di essere setacciati e filtrati o fatti percolare. Dove gli scarichi sono trattati in modo da impedire l'infiltrazione di rifiuti solidi nell'ambiente acquatico e in modo da impedire la fuga dall'impianto di esemplari allevati di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi.
Un impianto, inoltre che impedisca le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a fattori quali predatori (ad esempio uccelli) e inondazioni (ad esempio, l'impianto deve essere situato a distanza di sicurezza dalle acque aperte a seguito di un'adeguata valutazione da parte delle autorità competenti). Un impianto che impedisca in modo ragionevole le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a furti e vandalismo, e che garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti.
Il regolamento del 2007 istituisce un quadro volto a disciplinare l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio a esse associata sugli habitat acquatici. In particolare, stabilisce che l'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi (intesi come un impianti in cui l'acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi) possano, in futuro, essere esonerate dal richiedere un'autorizzazione sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.
Però, dall'azione coordinata dal titolo «Environmental impacts of alien species in aquaculture» (Impasse), finanziata dalla Comunità, è emersa una nuova definizione operativa di «impianto di acquacoltura chiuso». Per gli impianti che rispondono a tale definizione il grado di rischio connesso con le specie esotiche e localmente assenti potrebbe ridursi a un livello accettabile se le possibilità di fuga degli organismi da allevare e degli organismi non bersaglio diminuissero mediante l'adozione di misure adeguate durante il trasporto e l'applicazione di protocolli perfettamente definiti negli impianti riceventi. L'introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi devono essere esonerate dal requisito dell'autorizzazione solo se tali condizioni sono soddisfatte.