[05/04/2011] News
LIVORNO. L'Ue aumenta la partecipazione finanziaria ai programmi dell'Italia per la lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Si parla di circa quattordici mila cinquecento euro in più. Secondo la direttiva del 2000 gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria dell'Unione per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o in programma, per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti da Paesi terzi o da altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non risultasse possibile, di arginarne la diffusione.
A determinate condizioni la partecipazione finanziaria della Comunità al controllo fitosanitario copre una quota non superiore al 50 % della spesa direttamente connessa alle misure necessarie e non superiore al 25 % in caso di indennità compensativa di mancato guadagno.
Nel 2009 l'Unione ha stanziato poco più di quattordici milioni a titolo di partecipazione finanziaria intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia secondo quanto previsto dalla decisione del 2009 della Commissione, intesa a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Secondo quanto stabilito dalla decisione Spagna e Italia hanno beneficiato di una partecipazione finanziaria dell'Unione per la sostituzione di alberi distrutti. L'Italia ha ricevuto contributi a titolo di partecipazione per la sostituzione nel 2008 di diverse specie arboree in Lombardia colpite dall'organismo nocivo Anoplophora chinensis nel territorio comunale di Gussago e Anoplophora glabripennis nel territorio comunale di Corbetta.
Le spese sostenute dall'Italia risultano direttamente connesse al divieto di uso futuro di determinate specie arboree che ospitano gli organismi nocivi in questione, ma non riguardano l'indennità compensativa di mancato guadagno.
Per questo la partecipazione finanziaria dell'Unione deve pertanto coprire una quota non superiore al 50% della spesa interessata e non deve essere limitata ad una quota massima del 25 % come erroneamente affermato nella decisione del 2009.