
[14/04/2011] News
LIVORNO. Lo Stato può sopprimere le Autorità d'ambito territoriale ottimale (Ato) per la gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato (previsti dal Codice ambientale nel 2006 e rimasti anche dopo l'ultima riforma), perché ne ha la competenza esclusiva. Ciò, però, non significa che alle Regioni sia vietato qualsiasi intervento al riguardo.
Lo afferma la Corte Costituzionale che con sentenza (depositata il 13 aprile 2011) si pronuncia sulla questione sollevata dalla Regione Veneto.
La Regione Veneto ha impugnato, infatti la disposizione introdotta dalla legge Finanziaria 2010 «secondo cui vengono soppresse le Autorità d'ambito territoriale (dal 31 marzo 2011). Secondo cui ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale deve - a decorrere della data - considerarsi nullo. Secondo cui le regioni dovranno attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».
Per la regione la disposizione violerebbe la Costituzione perché ne prevedere la soppressione dell'Ato per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. E perché porrebbe un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul "potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali". Inoltre, perché prevedendo la soppressione degli Ato a una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, imporrebbe alle Regioni "di rinunciare a un modulo organizzativo che è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio".
Ma, secondo la Corte le questioni non sono fondate. Perché la disciplina degli Ato attiene allo stesso tempo alla tutela della concorrenza - in quanto l'individuazione di un'unica Ato consente la razionalizzazione del mercato - e a quella dell'ambiente - l'allocazione delle competenze sulla gestione degli Ato serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" (intesa come "sistema" nel suo aspetto dinamico).
Dunque, allo Stato spetta la facoltà di disporre la soppressione anche se le regioni potranno intervenire in merito. Infatti, la stessa norma prevedendo che "le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità", riserva al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità. Gli consente di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.