[15/04/2011] News

Corte Ue: nei siti di Natura 2000 l'eolico può essere solo per autoconsumo

LIVORNO. Lo Stato membro può vietare l'installazione di impianti eolici non finalizzati all'autoconsumo all'interno di un sito Natura 2000, a condizione che il divieto sia conforme alle politiche ambientali ed energetiche dell'Unione, che non sia contrario al principio della parità di trattamento e che non vada oltre quanto necessario per realizzare lo scopo perseguito (circostanze che devono essere accertate dal giudice nazionale).

Questa è l'opinione dell'avvocato generale europeo Mazák che si è pronunciato sulla questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia (Tar) relativamente alla costruzione di un impianto eolico.

La società Eolica di Altamura ha acquisito i diritti relativi alla realizzazione di un parco eolico non finalizzato all'autoconsumo (bensì alla produzione di energia elettrica a fini commerciali), da realizzarsi sui terreni dell'azienda agro-zootecnica Franchini. Terreni che si trovano nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, area protetta classificata come sito di importanza comunitaria (Sic) e zona di protezione speciale (Zps).

Le richieste di nulla-osta per la realizzazione di un parco eolico sono state respinte dall'Ente parco e dalla Regione Puglia per ben due volte (nel 2006 e 2007). Perché secondo il regolamento regionale i Sic e le Zps sono ritenute in via assoluta "non idonee", in assenza di un piano regolatore degli impianti eolici che ha imposto alle società.

Così il Tar della Puglia, adito dalle società, ha posto il quesito alla Corte. Ha chiesto, cioè, se il divieto assoluto e indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nei Sic e nelle Zps costituenti la rete ecologica Natura 2000 sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con i principi desumibili dalle direttive in materia di energie rinnovabili e dalle direttive in materia di tutela dell'avifauna e dell'habitat naturale.

La direttiva habitat impone agli Stati membri di adottare opportune misure per evitare, nei Sic e nelle Zps, il deterioramento degli habitat e le perturbazioni significative incidenti sulle specie per le quali tali zone sono state designate. Prevede che le autorità nazionali competenti possano dare il loro accordo su un piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito soltanto dopo aver avuto la certezza, mediante un'opportuna valutazione dell'incidenza di tale piano o progetto sul sito, che esso non pregiudicherà l'integrità del sito stesso.

Prevede pure che gli Stati membri possano adottare provvedimenti di protezione più rigorosi di quelli adottati dall'Unione, da adottare però in conformità, in primo luogo, alle politiche ambientali ed energetiche che, hanno lo scopo, tra l'altro, di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, combattere i cambiamenti climatici, e promuovere lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e, in secondo luogo, con i principi generali di diritto dell'Unione.

Infatti, le direttive in materia di energie rinnovabili esprimono una chiara preferenza per l'impiego delle fonti di energia rinnovabili, dal momento che esso contribuisce alla protezione dell'ambiente, alla protezione degli ecosistemi dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile e alla crescita delle economie locali. Fanno riferimento alla necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili e alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili quale obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità.

Però secondo l'Avvocato generale - contrariamente agli argomenti sollevati dalle società ricorrenti - il legislatore dell'Unione non ha cercato di favorire tali obiettivi rispetto a tutti gli altri obiettivi (ambientali), ma ha cercato di promuovere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per proteggere l'ambiente e per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per garantire la sicurezza energetica e la diversificazione dell'approvvigionamento, nonché la coesione sociale ed economica.

Tanto che i principali provvedimenti per realizzare tali obiettivi comprendono la fissazione (nella direttiva 2001/77), di obiettivi indicativi di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e la sburocratizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili. 

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