[19/04/2011] News

Incidenti rilevanti, chiarimento della Corte di giustizia Ue sul controllo dei rischi

LIVORNO. Le distanze fra gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose e gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, devono essere prese in considerazione non solo sul piano politico, al momento dell'elaborazione dei piani regolatori, ma anche nel corso di ogni procedura che implichi la valutazione di progetti specifici e di decisioni relative al rilascio o al rifiuto di una licenza edilizia individuale.

Lo afferma l'avvocato generale della Corte di giustizia europeo sulla questione sollevata dalla Corte amministrativa tedesca (Bundesverwaltungsgericht). La Corte, infatti, chiede chiarimenti in merito agli obblighi delle autorità incaricate della pianificazione in una situazione in cui è stata rilasciata una licenza edilizia preliminare per aprire un centro di giardinaggio su un terreno precedentemente occupato da uno stabilimento adibito al riciclaggio di rottami metallici. Un terreno, fra l'altro, situato in una zona in cui sono già presenti esercizi per il commercio al minuto e all'ingrosso, alcune officine e un hotel, ma che si trova nelle vicinanze di uno stabilimento che tratta sostanze pericolose. Stabilimento che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso II.

Il tutto in un contesto in cui da una parte, non esiste un piano regolatore per la zona interessata e, dall'altra, la normativa nazionale prevede che la licenza edilizia debba essere rilasciata qualora l'insediamento di un edificio soddisfi alcune condizioni specifiche (in particolare l'insediamento in questione non comporterebbe prescrizioni più rigorose per la prevenzione degli incidenti a carico del gestore dello stabilimento esistente).

La direttiva Seveso II - emanata a seguito dell'incidente di Bhopal in India - ha come scopo quello di prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di limitare le loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità. Le disposizioni della direttiva sono, per la maggior parte, volte ad assicurare che i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose in quantità superiori rispetto a determinate soglie, adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti e che siano predisposti piani di emergenza per gli incidenti che eventualmente si verifichino, nonostante le precauzioni. Un'altra esigenza, però, consiste nell'assicurare che gli stabilimenti siano ubicati in maniera tale da limitare le conseguenze di siffatti incidenti.

Dunque per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di destinazione o utilizzazione dei suoli e altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra le zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e per gli stabilimenti esistenti tengano conto di misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone.

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