
[20/04/2011] News
Il Comune non può vietare i concerti di musica dal vivo e l'utilizzo degli impianti di amplificazione se in assenza di zonizzazione acustica, i limiti di immissione assoluti previsti per legge sono rispettati.
Il Tribunale regionale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar), infatti, ribadisce che in difetto di classificazione acustica non sono applicabili i limiti differenziali stabiliti dal legislatore italiano (ossia quelli determinati con riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e di quello residuo) che sono direttamente legati alla destinazione d'uso del territorio (zonizzazione). Ma sono applicabili solo quelli assoluti.
Di conseguenza il Tar annulla l'ordinanza del sindaco del Comune di Aviano relativa alle emissioni sonore prodotte da un circolo privato dell'indagine dell'Arpa. Una relazione fra l'altro che non evidenzia alcun superamento dei 60 decibel (diurni) e/o 50 decibel ( notturni) ma unicamente dei cosiddetti valori limite differenziali di immissione.
La legge del 1995 è la legge che, disciplinando in maniera organica la questione del rumore, ha fatto del "bene salute" l'oggetto principale della sua tutela disciplina in materia organica la questione del rumore. E' la legge che prevede i valori limite di emissione e immissione - quest'ultimi distinti in assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento) e differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione della specifica sorgente disturbativa) - in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso. Il territorio comunale, infatti, dovrebbe essere diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi.
Esiste poi un decreto attuativo (dpcm 14 novembre 1997) che ha dato attuazione alla legge che ha previsto limiti diversi a seconda della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e appunto, della destinazione d'uso della zona (definisce sei classi di destinazione d'uso e per le sei zone definisce diversi valori limite).
Appare, quindi, difficile poter pensare di applicare il valore limite di immissione differenziale quando manca la zonizzazione acustica.
Comunque, il dpcm nel disciplinare il regime transitorio (ossia il periodo di assenza di zonizzazione) non prevede il rispetto dei valori limiti di immissione differenziali ma solo di quelli assoluti. In verità il Ministero dell'Ambiente con la circolare del 1997 cerca di giustificare il silenzio della norma sostenendo che anche i differenziali dovessero essere applicati perché ancorati a una suddivisione del territorio determinata "dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l'operatività".