A2A dovrà rimborsare gli aiuti di Stato ricevuti: in ballo 290 milioni di euro
[3 Settembre 2015]
La società A2A dovrà rimborsare 170 milioni di euro a titolo di capitale, e anche 120 milioni di euro a titolo di interessi composti, perché la normativa italiana che consente di applicare interessi composti al recupero di un aiuto di Stato non è contraria alla normativa europea. Lo stabilisce la Corte di Giustizia europea, che con sentenza di oggi conferma l’opinione dell’avvocato generale.
Per il periodo dal 1996 al 1999, la Asm e la Aem hanno beneficiato di un’esenzione dall’imposta sui redditi delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi in applicazione di un regime agevolativo previsto dalla normativa nazionale per le società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria. Ma tale esenzione è stata qualificata come aiuto di stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea. Tanto che la Commissione ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti controversi.
Con sentenza del primo giugno 2006, la Corte ha dichiarato che l’Italia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, omettendo di recuperare gli aiuti presso i beneficiari. Così l’Italia nel 2008 ha adottato le misure necessarie per recuperare tali aiuti. In particolare, ha previsto nella sua normativa che, mediante il rinvio a un regolamento dell’Unione entrato in vigore nel 2004 (ossia dopo la decisione della Commissione), le somme da recuperare siano gravate di interessi composti.
Su questa base, le società Asm Brescia e Aem, che nel frattempo si sono fuse formando la società A2A, sono tenute a rimborsare 170 milioni di euro a titolo di imposta sulle società non versata a causa dell’esenzione consentita dall’Italia, e 120 milioni euro a titolo di interessi composti.
All’epoca in cui la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti, il diritto dell’Unione non specificava se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta. Poiché la decisione di recupero degli aiuti è stata adottata prima dell’entrata in vigore del regolamento dell’Unione, il problema di stabilire se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta non era disciplinato da nessuna disposizione del diritto dell’Unione. La normativa Ue rinviava al diritto nazionale per il calcolo degli interessi.
Secondo il diritti europeo per aiuto di stato si deve intendere l’intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali che incide sugli scambi tra gli Stati membri, che concede un vantaggio al beneficiario, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
Secondo giurisprudenza costante, l’eliminazione di un aiuto illegittimo mediante il recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. La restituzione dell’importo dell’aiuto versato, priva il beneficiario del vantaggio goduto rispetto ai suoi concorrenti e ripristina la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto. In tale ottica l’applicazione degli interessi composti non fa altro che attualizzare il valore finanziario dell’aiuto illegittimo di cui il beneficiario ha fruito.