La salute di un fiume vale più di un affare economico a breve termine: parola di giudice
No all’autorizzazione di progetti che può provocano deterioramento di corpi idrici superficiali
[27 Ottobre 2014]
Il progetto che può provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, o che compromettere il raggiungimento del buono stato o di un buon potenziale ecologico o di un buono stato chimico delle acque superficiali non deve essere autorizzato.
Lo afferma l’avvocato generale Niilo jääskinen in riferimento ai progetti di incremento della profondità del fiume Weser intesi a consentire il passaggio di navi container più larghe nei porti di Bremerhaven, Brake e Brema.
La vicenda ha inizio nel luglio 2011 quando la direzione della navigazione fluviale per la zona nord‑occidentale ha autorizzato i tre progetti per il potenziamento del fiume Weser, per un’idrovia federale. Nell’ambito dell’esame, l’amministrazione tedesca competente ha escluso la possibilità di un deterioramento delle acque costiere. Ha anche ritenuto che lo stato attuale dei corpi idrici “Weser/area interessata dalle maree sopra Brake tipo 22.3” e “acque di transizione tipo T1” tenderebbe a subire modifiche negative per effetto dei progetti di potenziamento, ma senza che ciò comporti una variazione della classe di stato ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Secondo l’amministrazione competente, un simile deterioramento nell’ambito di una classe di stato non dovrebbe essere considerato un deterioramento del potenziale ecologico o dello stato.
Ma la Federazione per l’ambiente e la protezione della natura (Bund) – organizzazione a scopo non lucrativo – ha contestato la decisione di approvazione, facendo valere più violazioni della normativa in materia di approvazione dei piani di potenziamento, di valutazione dell’impatto ambientale e di tutela dell’ambiente, nonché l’inosservanza di norme europee a tutela delle acque.
Quindi il giudice tedesco ha sollevato la questione alla Corte chiedendo chiarimenti sulla portata della direttiva del 2000 , quella che ha istituito il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (Dqa)
La Dqa è una direttiva quadro che stabilisce i principi comuni e determina il quadro globale per l’azione in materia di acque. Spettrà poi gli Stati membri sviluppare ulteriormente i principi comuni e il quadro globale così decisi, adottando una serie di misure specifiche entro i termini che tale direttiva impartisce.
Il suo scopo è quello di istituire un quadro per la protezione delle acque che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici.
In tale contesto gli Stati membri, da un lato, devono attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici. Dall’altro devono proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici al fine di raggiungere un buono stato al più tardi per la fine del 2015. Ed è nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di non deterioramento, salvaguardia e miglioramento dello stato dei corpi idrici.
Secondo l’avvocato generale per “deterioramento dello stato” si deve intendere le alterazioni relative a una sostanza o ad un elemento di qualità che rientra nella valutazione dello stato ecologico (ai sensi dell’allegato V di detta direttiva), senza che l’alterazione debba necessariamente tradursi in una modifica della classificazione ai sensi di detto allegato. Una modifica di tal tipo della classificazione può risultare dall’alterazione qualora il valore di una sostanza o di un elemento di qualità ricada al di sotto del livello corrispondente alla classificazione attuale.
E sempre secondo l’avocato generale gli Stati membri hanno un obbligo vincolante che impone loro di adottare tutte le misure idonee a impedire il deterioramento ulteriore dei corpi idrici, in relazione ai quali viene fissato un piano di gestione accompagnato da un programma di misure, nonché di adoperarsi per utilizzare qualsiasi mezzo al fine di proteggere, ripristinare e migliorare i corpi idrici per pervenire alla fine al loro buono stato.
Il divieto di deterioramento costituisce, infatti, sia una proibizione sia una norma di incentivazione intesa ad ottenere i risultati prescritti dalla Dqa nel suo complesso. In tal senso, gli Stati membri sono tenuti non solo a vietare un deterioramento, bensì anche ad attuare in maniera efficace tale divieto. Del resto l’attuazione effettiva dell’obiettivo di “evitare un deterioramento” – il quale costituisce la traduzione concreta dell’obbligo generale di tutela – è possibile unicamente mediante l’adozione delle misure concrete destinate a evitare deterioramenti, nonché alterazioni idonee a esplicare effetti significativi con riferimento agli obiettivi di tale direttiva.