Ammissione dei cani di taglia media sui mezzi destinati al trasporto pubblico: regole e sentenza del Tar

[21 Maggio 2014]

La Provincia può consentire il trasporto di cani di media taglia sui mezzi pubblici trasporto a certe condizioni. Ossia che imponga la presenza al massimo di un cane di media taglia per veicolo e, se più d’uno, la custodia in gabbie, contenitori o in vano separato da rete.

Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia (Tar)  – con sentenza 13 maggio 2104, n.  205 –  in riferimento al Regolamento-tipo di Trieste che ammette i cani di media taglia sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.

Secondo la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nell’ambito territoriale della provincia di Trieste, la nuova disciplina comporterebbe turni di pulizia diversi, formazione del personale (chiamato quanto meno a distinguere cani di media taglia da cani non di media taglia, e cani pericolosi da cani non pericolosi), con conseguente aumento dei costi di produzione del servizio.

Inoltre la società sostiene che la disposizione regolamentare, nell’ammettere i cani di media taglia sui mezzi a tale servizio destinati non tiene conto dei riflessi sull’utenza (composta anche da bambini, anziani e da soggetti in ipotesi allergici o semplicemente timorosi di tali animali), né del benessere dei cani stessi, che potrebbero ritrovarsi su veicoli affollati e comunque non adeguatamente attrezzati, con il rischio di reazioni da parte dell’animale suscettibili di porre in pericolo l’incolumità pubblica.

Opinione, questa, condivisa anche dal Tar –  a differenza delle altre.

Infatti la scelta dell’Amministrazione provinciale di soddisfare l’interesse della categoria degli utenti accompagnati da cani di media taglia, con compressione di quelli della restante platea di utenti, al Tar appare irragionevole ed illogica. Del resto l’obbligo del trasportatore non è solo quello di trasportare persone o cose da un luogo ad un altro ma è anche quello di far giungere gli stessi a destinazione incolumi. L’obbligo del trasportare che svolge un pubblico servizio è quello di farne fruire a tutti i potenziali utenti e non solo a quelli che posseggono cani di media taglia o che desiderano condividere il viaggio con siffatti animali.

Comunque sia, di per sé, il Codice della strada e in particolare la disposizione sul “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore” non preclude il trasporto di cani di media taglia sui mezzi adibiti al pubblico trasporto, imponendo che questi “non superino la misura di un’unità per veicolo ovvero, se in misura superiore, che siano custoditi in gabbie, contenitori o in vano separato da rete”. Ne consegue che se un regolamento- tipo rispetta le limitazioni la norma del Regolamento-tipo del servizio di trasporto pubblico  che ammette sui messi destinati al trasporto pubblico i cani di taglia media, non è illegittima.

Il che però non può dirsi per il  trasporto ferroviario, perché i due mezzi di trasporto (treno e autobus) non sono equiparabili, e, non a caso, sono assoggettati a regimi diversi.