Anche la vegetazione infestante è «idonea» a integrare un bosco
[11 Aprile 2017]
Qualunque vegetazione arborea, in qualsiasi stadio di sviluppo compresa quella infestante può essere idonea ad integrare il bosco preesistente. Lo afferma il Tribunale amministrativo del Veneto (Tar) in riferimento alla ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi di alcune aree emessa dalla Regione Veneto. Con tale provvedimento l’Ente ha intimato il ripristino di alcune aree ricadenti all’interno delle aree definite boscate “attualmente prive di vegetazione forestale a causa dell’intervento realizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione”. Oltretutto il bosco è stato sostituito con filari di viti e non da vegetazione arborea idonea.
Il bosco, definito come il terreno coperto da vegetazione forestale arborea, costituisce specifico oggetto di tutela paesaggistica. La vegetazione di origine artificiale può costituire bosco, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste e tra queste non figurano i filari di viti in sostituzione della vegetazione forestale arborea. I filari di viti, dunque non sono bosco anzi alterano la natura del bene protetto.
La normativa in materia non ha tipizzato le formazioni forestali idonee ad integrare una superficie boscata, ma ha indicato qualunque vegetazione arborea anche associata a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, purché avente date caratteristiche dimensionali (di copertura, superficie e larghezza minima), senza escludere quella infestante.
In tale contesto il vincolo forestale che è in divenire, va valutato volta per volta in base allo stato di fatto attuale a prescindere dalle destinazioni urbanistiche e catastali e dai precedenti usi anche agricoli. Quindi risulta irrilevante che, in epoca passata, le aree siano state coltivate e terrazzate, se successivamente, a seguito del loro abbandono, si sia instaurato un processo di riforestazione naturale.