Caccia alla foca, ecco le condizioni con le quali è consentita dall’Ue
Inuit e comunità indigene dovranno praticarla “con modalità che rispettino il benessere degli animali”
[7 Ottobre 2015]
Gli Inuit e altre comunità indigene potranno continuare a cacciare la foca e a commercializzare i prodotti derivati, ma solo nel caso in cui la caccia sia praticata per il sostentamento delle comunità, non abbia una finalità commerciale ma bensì una valenza tradizionale e quando sia praticata “con modalità che rispettino il benessere degli animali”. Lo stabilisce il nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea che va a modificare quello del 2009 (il numero 1007) sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.
Il regolamento del 2009 è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca. Tali misure sono state adottate in risposta alle preoccupazioni di ordine morale sollevate dall’opinione pubblica circa gli aspetti dell’uccisione. Preoccupazioni inerenti al benessere degli animali e alla possibile presenza sul mercato Ue di prodotti derivati da foche uccise con modalità che causano eccessivi dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. Quindi per conseguire tale obiettivo il regolamento del 2009 ha introdotto, come regola generale, il divieto di immettere sul mercato i prodotti derivati dalla foca.
Allo stesso tempo, la caccia alla foca è parte integrante della realtà socioeconomica, della nutrizione, della cultura e dell’identità degli Inuit e di altre comunità indigene. Contribuisce al loro sostentamento e sviluppo, fornendo alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile della comunità, nonché assicurando la salvaguardia e la continuità dell’esistenza tradizionale della comunità. Per tali motivi, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene non desta nell’opinione pubblica le stesse preoccupazioni morali della caccia alla foca praticata principalmente per motivi commerciali. Dunque, il regolamento del 2009 – anche alla luce di varie convenzioni internazionali ed europee che tutelano i diritti delle popolazioni indigene – autorizza, in via eccezionale, l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente dagli Inuit e da altre comunità indigene per il proprio sostentamento.
Ma visto che l’obiettivo del regolamento del 2009 è quello di vietare i metodi di caccia crudeli che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, l’immissione sul mercato dell’Unione dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene deve rispettare tale condizione. Tale caccia deve essere praticata nel dovuto rispetto del benessere degli animali secondo modalità che riducono nei limiti del possibile dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza provata dagli animali cacciati, tenendo conto al tempo stesso dei modi di vita degli Inuit e dell’obiettivo di sussistenza della caccia. Pertanto, la deroga concessa nel 2009 per tali prodotti deve essere limitata alla caccia che contribuisce al sostentamento di tali comunità. Inoltre, al fine di garantire che la deroga concessa per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene non sia utilizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da una caccia effettuata principalmente per motivi commerciali, il legislatore Ue delega alla Commissione il potere di adottare atti allo scopo di provvedere – se del caso e sulla base di prove – a vietare l’immissione sul mercato o limitare la quantità di prodotti derivati dalla foca risultanti dalla caccia in questione che possono essere immessi sul mercato.
Il regolamento del 2009, autorizza anche, in via eccezionale, l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Pur riconoscendo l’importanza della caccia esercitata per tale scopo, nella pratica può essere difficile distinguere queste forme di caccia da quelle su grande scala esercitate principalmente per motivi commerciali. Ne potrebbe derivare una discriminazione ingiustificata in relazione ai prodotti interessati derivati dalla foca. Per questo tale deroga non può più essere prevista, anche se la soppressione potrebbe creare problemi ad alcuni Stati. In particolare negli Stati membri in cui le carcasse provenienti da forme legali di caccia alla foca sono state utilizzate come materiale per prodotti derivati dalla foca che sono stati immessi sul mercato locale occasionalmente e in piccole quantità.