Novità anche per la gestione dell’accesso e la fruizione alle aree protette

Il Pnrr proroga la scadenza degli organi dirigenti degli Enti Parco

Presidenti e/o direttivi resteranno in carica fino alla scadenza dell’organo nominato più tardi

[6 Maggio 2022]

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza interviene anche sulla durata in carica degli organismi dirigenti dei Parchi Nazionali – Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori dei conti –  prolungandone la scadenza nel caso non coincida e, visto il farraginoso meccanismo di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, raramente coincide.

Infatti, il Decreto Legge  31.05.2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (G.U. 31.05.2021, n. 129), alla Parte II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa – Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa prevede all’Art. 64 ter – Proroga degli organi degli Enti parco nazionali che «1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo nominato in data più recente».

E’ il caso ad esempio di Parchi Nazionali come quello dell’Arcipelago Toscano dove il mandato del presidente sarebbe terminato quest’anno e quello del Consiglio direttivo due anni dopo. Ora la scadenza comune è quella del Direttivo. Lo stesso avverrebbe per un direttivo di un Parco nel caso il mandato del Presidente si prolungasse dopo la scadenza dell’organo collegiale di governo dell’area protetta.

Restano naturalmente fuori da questo prolungamento della durata delle cariche i componenti della Comunità del Parco (sindaci e presidenti di Regione e Comunità Montane), la cui scadenza è legata a quella del loro mandato amministrativo.

Novità per i Parchi anche dall’Art. 64 quater – Fruizione delle aree naturali protette: «1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l’accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all’ente di gestione da parte dei visitatori».