Un progetto può essere bocciato se non tiene conto dell’habitat degli uccelli tutelati
[25 Maggio 2016]
Prima dell’approvazione di un progetto che può incidere sugli habitat di uccelli tutelati, l’amministrazione competente è tenuta a compiere un’indagine sui concreti effetti dei lavori; se ciò non avviene l’atto di approvazione del progetto può essere annullato.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Piemonte (Tar) – con sentenza numero 653 – in riferimento al progetto per interventi di rivitalizzazione e riqualificazione per la fruizione turistica del lago di Arignano.
A tale proposito L.A.C. – Lega per l’abolizione della caccia e l’associazione Pro Natura Piemonte ha lamentato la violazione della Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa e della direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Così come ha lamentato la contraddittorietà dell’istruttoria espletata dalla Giunta Comunale per l’approvazione del progetto. Una contraddizione aggravata dalla mancanza di qualsiasi approfondimento sull’impatto dell’intervento e del nuovo assetto dell’area sulle specie protette.
In presenza di elementi altamente indicativi della presenza di fauna selvatica nelle zone interessate e, soprattutto, di specie di uccelli tutelate dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali, il Comune avrebbe quantomeno dovuto compiere un’indagine sui concreti effetti dei lavori e del nuovo sfruttamento turistico del sito sull’habitat di tali animali e valutare attentamente la non contrarietà dell’intervento alla direttiva habitat.
Tale direttiva prevede che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli che comprenda in particolare il divieto “di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi…”. Mentre la Convenzione di Berna, vieta espressamente “il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e delle aree di riposo”.
La direttiva europea è volta a proteggere e conservare, a lungo termine, tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo e mondiale comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat. E regolare lo sfruttamento di tali specie.
Gli Stati membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli istituendo zone di protezione; mantenendo gli habitat; ripristinando i biotopi distrutti e creando biotopi.