Cambia l’Ecolabel per prodotti vernicianti, ecco come
[10 Giugno 2015]
Per promuovere e per incoraggiare l’utilizzo del marchio Ecolabel (il marchio europeo volontario di qualità ecologica rappresentato da un fiore), l’Ue rivede la decisone del 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. Ritocca alcune definizioni, aggiorna l’elenco di gruppi di sostanze esplicitamente indicate come soggette alla valutazione e alla verifica e allunga i tempi di adeguamento dei prodotti da parte dei costruttori.
Tali criteri sono stati dettati con l’obiettivo di promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale minore nel corso del loro ciclo di vita e che offrono un livello elevato di qualità, prestazione, durabilità. E anche per promuovere i prodotti che contengono un quantitativo ridotto di sostanze pericolose e di composti organici volatili.
In questo caso tali criteri di assegnazione riguardano il gruppo di prodotti i prodotti vernicianti per decorazione di interni, impregnanti del legno e prodotti connessi destinati ad essere utilizzati da consumatori e utenti professionali. Il gruppo comprende i rivestimenti per pavimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti (non professionisti) o decoratori professionisti; i sistemi di tintura, le pitture decorative, liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio (primer) dei metalli nonché sottofondi per tali prodotti.
I criteri inoltre sono stabiliti per una serie di aspetti fra cui l’efficienza d’uso, la limitazione di sostanze e miscele pericolose, i composti organici volatili e semivolatili (Cov, Cosv).
Per i composti organici semivolatili (Svoc), si deve intendere “qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e che, in una colonna capillare (6) eluisce con una ritenzione tra tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) per i sistemi non polari e adipato di dietile (C10H18O4) e palmitato di metile (C17H34O2) per i sistemi polari”. Secondo gli esperti, però, tale definizione può dare adito a un’interpretazione fuorviante per quanto attiene ai “sistemi polari”. Per questo viene chiarito che il termine “sistema polare” si riferisce al sistema analitico e non al sistema di rivestimento. E viene specificato nelle definizioni un parametro tecnico aggiuntivo, ossia la pressione del vapore.
Per quanto riguarda l’elenco di gruppi di sostanze esplicitamente indicate come soggette alla valutazione e alla verifica è stato dimostrato che l’elenco di sostanze non è completo e che è necessario aggiungere un gruppo supplementare, ossia il gruppo «8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione, 8a. Leganti e agenti per la reticolazione, 8b. prodotti e residui della reazione”.
Per quanto riguarda, invece i limiti di concentrazione per la presenza di formaldeide nel prodotto finito, vengo illustrati chiaramente nella relativa tabella i limiti di concentrazione per tutti i prodotti che sono uguali allo 0,0010 %, salvo deroghe.
La decisione del 2014 ha previsto un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti vernicianti per interni e per esterni affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti rivisti. Gli Stati membri hanno tuttavia informato la Commissione che, a causa dell’elevato numero di prodotti e dei criteri aggiuntivi, non sarebbero stati in grado di verificare entro i dodici mesi concessi i prodotti cui è stato assegnato il marchio. Per questo l’UE concede un periodo supplementare per garantire una transizione agevole.