Efficienza energetica degli inceneritori, da oggi anche il clima conta

[20 Agosto 2013]

D’ora in poi per il calcolo dell’efficienza energetica degli inceneritori si dovrà tenere di conto anche delle condizioni climatiche presenti in Italia: è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’applicazione della formula per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche. Un decreto che va a modificare il cosidetto Codice ambientale (in particolare sostituisce la nota 4 dell’allegato C Dlgs 152/2006).

Il tutto in coerenza con il documento Energy recovery Efficiency in  Municipal  Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions che Eswet (l’associazione europea che rappresenta i produttori nel campo della tecnologia Waste-to-Energy) ha redatto nel maggio 2012 e che è stato presentato e discusso dagli Stati membri dell’Unione europea durante la riunione del Tac (Comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnologico della normativa comunitaria) del 9 luglio 2012.

In tale documento viene dimostrato che esistono, nei vari paesi dell’Unione europea, notevoli differenze nel raggiungimento dei valori di efficienza energetica per gli inceneritori dovute alle condizioni climatiche che influiscono sulla produzione di energia elettrica e sulla domanda di calore. In particolare sono stati individuati tre diversi fattori di correzione che sono in grado di compensare gli effetti negativi del clima, sia sulla produzione di energia elettrica sia sul mancato utilizzo del calore prodotto.

Quindi, considerate le condizioni climatiche nelle quali insistono gli inceneritori italiani, è necessario applicare un fattore di correzione individuato dal documento corrispondente all’area climatica: un fattore (indicato come Kc) che è introdotto nel Codice ambientale nella parte che prevede il calcolo dell’efficienza energetica.

Giova qui ricordare che esiste una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti. Una corretta gestione dei rifiuti dovrebbe passare in primo luogo attraverso la politica di prevenzione della produzione dei rifiuti, in secondo luogo attraverso la preparazione per riutilizzo (ossia le “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”), in terzo attraverso il riciclaggio (ossia “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.”), in quarto attraverso il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ed in ultima istanza attraverso lo smaltimento.

Per quanto riguarda il recupero di energia ottenuto attraverso l’incenerimento di rifiuti solidi urbani il legislatore italiano prevede che tali impianti possano essere compresi nelle operazioni di recupero (quelle elencate nell’allegato C; in particolare la R1 “Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”) solo se hanno determinate caratteristiche. O meglio solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009; oppure a 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008. Un’efficienza, ricordiamo, calcolata sulla base di una determinata formula, che include anche il valore del fattore di correzione nella quale insiste l’inceneritore.