Ets: in caso di cessazione dell’attività c’è la restituzione delle quote

[9 Marzo 2017]

L’autorità competente nazionale può pretendere la restituzione senza indennizzo – totale o parziale – delle quote di emissioni dei gas a effetto serra non utilizzate e indebitamente rilasciate ad un gestore, che non ha dato tempestiva informazione della cessazione dell’attività dell’impianto.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea in riferimento alla questione sollevata nell’ambito di una controversia tra la ArcelorMittal e lo Stato del Granducato di Lussemburgo. In particolare sulla legittimità della decisione del Ministro per lo Sviluppo sostenibile e le Infrastrutture che impone alla società la restituzione, senza indennizzo, di 80 922 quote di emissioni dei gas a effetto serra non utilizzate. Una richiesta giustificata dal fatto che solo nell’aprile 2012,  la ArcelorMittal comunicava al Ministro la sospensione dalla fine del 2011, a tempo indeterminato, delle attività dell’ impianto di Schifflange.

Secondo il governo lussemburghese – e anche la Commissione – tale restituzione sarebbe destinata a porre rimedio ad una situazione irregolare. Le quote controverse, infatti, sarebbero state rilasciate alla ArcelorMittal soltanto perché la società ha omesso di informare le autorità competenti, prima della data prevista per il rilascio delle quote, della sospensione, a tempo indeterminato, delle attività del suo impianto di Schifflange.

Dunque, in tale contesto, da un lato, la ArcelorMittal avrebbe violato l’obbligo di notifica e dall’altro lato, non ha rispettato il requisito previsto dal Pna lussemburghese, secondo il quale, in caso di smantellamento o chiusura di un impianto, non potevano essere rilasciate quote di emissioni per l’anno successivo.

Il sistema di scambio di quote introdotto dalla direttiva 2003/87 poggia su una logica economica che cerca di stimola ogni partecipante a emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote inizialmente assegnate. Il tutto al fine di cederne l’eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore rispetto a quelle originariamente assegnate.

La direttiva ha inoltre previsto la creazione di un sistema di registri nazionali, per assicurare una «contabilizzazione precisa» delle operazioni effettuate con le quote di emissioni.

L’esigenza di precisione del numero e delle circostanze afferenti alle quote risponde alla volontà del legislatore Ue di migliorare il funzionamento del mercato creato dalla direttiva evitando le distorsioni che deriverebbero da incertezze circa la validità delle quote. Inoltre, al di là dell’interesse puramente economico di mantenere l’affidabilità del mercato, l’esigenza di precisione permette di raggiungere lo scopo prefissato, vale a dire la lotta contro l’inquinamento. La corrispondenza tra le emissioni effettive e le autorizzazioni attraverso le quote costituisce quindi una priorità dell’intero sistema.

A tal fine la direttiva impone ai gestori di un impianto di informare le autorità competenti di tutte le modifiche relative all’utilizzo di quest’ultimo che possano richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

In tale ottica la direttiva non ostacola l’adozione da parte dell’autorità competente di una decisione che ordini la restituzione, senza indennizzo, di quote di emissioni. Se, infatti, un impianto ha cessato le proprie attività in una data precedente a quella dell’assegnazione delle quote di emissioni, evidentemente queste ultime non potranno essere utilizzate per contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra che tale impianto non può più produrre. Anzi, non potranno essere qualificate neanche come “quote” ai sensi della direttiva.

Fra l’altro la mancata restituzione delle quote pregiudicherebbe i requisiti di rigorosa contabilità, di precisione e di concordanza tra le emissioni reali e quelle autorizzate. E la restituzione eviterebbe distorsioni del mercato delle quote e conseguirebbe, indirettamente, l’obiettivo di tutela dell’ambiente.