Ets, istituita una riserva stabilizzatrice per il mercato europeo delle emissioni di CO2
La decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi
[9 Ottobre 2015]
Per ovviare agli squilibri fra domanda e offerta e per aumentare la resilienza del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell’Unione (Ets) l’Ue ha costituito una riserva stabilizzatrice per il mercato del 2018. La decisione, che va anche a modificare la direttiva del 2003 (ossia quella che istituisce l’Ets in Europa?, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.
La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012 ha individuato la necessità di adottare misure per affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Dalla valutazione d’impatto sul quadro 2030 per le politiche del clima e dell’energia è emerso che gli squilibri perdureranno e non potranno essere riassorbiti in modo adeguato se verranno adattate la traiettoria lineare verso un obiettivo più rigoroso. Ritoccando il fattore lineare si otterrebbero soltanto modifiche graduali della quantità di quote a livello di Unione. L’eccedenza diminuirebbe soltanto gradualmente, tant’è che per oltre un decennio il mercato dovrebbe continuare a funzionare con un’eccedenza di circa 2 miliardi di quote o più. Questo impedirebbe all’Ets di inviare il segnale di investimento necessario per ridurre le emissioni di CO2 in maniera efficace in termini di costi e di divenire un motore dell’innovazione a basse emissioni di carbonio.
E’ proprio per ovviare a tale problema e anche per potenziare le sinergie con le altre politiche in materia di clima ed energia che è stata costituita la riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018, la quale dovrebbe essere operativa a partire dal 2019.
La riserva dovrebbe funzionare attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all’asta. A partire dal 2019 verranno detratte ogni anno dal volume d’asta e integrate nella riserva un volume di quote pari al 12 % del numero di quote in circolazione. Qualora, in un dato anno, il pertinente numero totale delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, un numero corrispondente di quote dovrebbe essere svincolato dalla riserva a favore degli Stati membri con le stesse percentuali e lo stesso ordine applicati al momento dell’integrazione nella riserva e dovrebbe essere aggiunto al volume d’asta.
A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, senza indebiti ritardi, dopo la pubblicazione del numero totale di quote in circolazione entro il 15 maggio di ogni anno da parte della Commissione, garantire che i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d’asta indipendenti siano adeguati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o delle quote da svincolare dalla medesima. L’adeguamento del volume delle quote da mettere all’asta dovrebbe essere ripartito su un periodo di 12 mesi successivo alla modifica del pertinente calendario delle aste.
Oltre alla costituzione della riserva, la Commissione apporta alcune modifiche alla direttiva del 2003 ai fini di garantire la coerenza e il funzionamento fluido dell’Ets. L’attuazione della direttiva può determinare la messa all’asta di un volume ingente di quote alla fine di ciascun periodo di scambio, con possibili effetti negativi sulla stabilità del mercato. Per evitare quindi una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio e all’inizio del successivo, con possibili effetti destabilizzanti per il mercato, parte delle quote dovrebbero essere messe all’asta nei primi due anni del periodo successivo.
Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del mercato europeo del carbonio ed evitare un aumento artificioso dell’offerta verso la fine del periodo di scambio iniziato nel 2013, le quote non assegnate agli impianti dovrebbero essere integrate nella riserva nel 2020.