Ue, una nuova etichetta contro l’effetto serra da gas fluorurati
[18 Novembre 2015]
L’Ue ha stabilito il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, e lo ha fatto con regolamento stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi. Le nuove informazioni devono risaltare chiaramente sullo sfondo dell’etichetta e devono avere una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le nuove informazioni sono aggiunte su un’etichetta già apposta sul prodotto o sull’apparecchiatura, le dimensioni dei caratteri non possono essere inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull’etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.
Tutta l’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.
Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l’etichetta deve riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l’apparecchiatura è progettata e deve prevedere uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.
Per esigenze di chiarezza dunque, il nuovo regolamento, definisce le formulazioni esatte delle informazioni da riportare sulle etichette e precisa alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità.
Infatti, al fine di garantire che si utilizzi un’unica etichetta per i prodotti contenenti gas fluorurati a effetto serra, per l’etichettatura dei container, compresi i fusti, le bombole e le cisterne stradali e ferroviarie, il regolamento prevede che le informazioni da riportare sulle etichette siano inserite nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari.
L’odierno regolamento non fa altro che rimanere coerente con quanto espresso dal legislatore UE del 2014. Il legislatore stabilisce – con regolamento 517/2014 – alcune prescrizioni in materia di etichettatura in particolare per i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici.
Del resto il regolamento del 2014 ha come obiettivo quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Infatti, stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi. Impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra. Impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.