Rifugio del Falco, sei anni dopo ancora contro roghi e incendi boschivi

[22 Agosto 2013]

Anche nel 2013 al Genio Civile di Messina (presso il Giardino di Lucia) si celebra l’anniversario del rogo del Rifugio del Falco di Patti del 22 agosto 2007, appuntamento alle  9:30, su iniziativa dell’Osservatorio Minori “Lucia Natoli”, per la prevenzione, la giustizia e per avvicinare i giovani alla tutela dell’ambiente.

“Fermare i roghi, fermare gli sprechi, avere giustizia per le vittime dei disastri dolosi”. Con questi obiettivi anche quest’anno quindi l’Osservatorio Minori “Lucia Natoli” sui temi e i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza celebrerà la giornata del 22 agosto: per ricordare le vittime del rogo del Rifugio del Falco del 2007 e realizzata in collaborazione con il Genio Civile, l’Assessorato Comunale alla Protezione Civile, il Comando Vigili del Fuoco e la Dirigenza Provinciale Azienda Foreste.

«Una giornata per chiedere con insistenza l’adozione di misure di prevenzione a difesa del territorio e per avvicinare i giovani alla tutela dell’ambiente. Affinché non accada più quello che non deve accadere», sottolinea Saro Visicaro, Coordinatore dell’Osservatorio.

Come riportato dalle stime Effis, nel 2012 il 37% della superficie bruciata nell’Ue era nelle Aree Protette di Rete Natura 2000, e questo dato conferma quanto paventato in precedenza e della necessità che la Legge 353 del 2000 (Legge Quadro sugli Incendi Boschivi) venga immediatamente  modificata.

La variazione che ha apportato l’ art. 4, comma 173, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 al comma 1 (c.d. Legge Finanziaria 2004) dell’art 10 della Legge 353 del 21 novembre 2000 deve essere abolita e necessita urgentemente ritornare al c.d. Testo Storico dell’art. 10, che riportiamo:

omissis …

art. 10 – (Testo Storico)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Omissis …

Art. 10 – (Testo Vigente)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

E’ evidente a chiunque che l’eventuale speculazione non è “colpita” dalla normativa ed anzi il “combinato disposto” dell’incendio boschivo e della presenza di eventuali habitat prioritari della aree della Rete Natura 2000 (incendiate) potrebbe considerarsi una aggravante ed anzi un potenziale agente di innesco.

Quindi occorre con forza riportare all’iniziale formulazione la Legge 353/2000 c.d. Legge Quadro sugli incendi boschivi e vigilare con un sistema Gis a livello regionale per verificare la eventuale coincidenza di incendi boschivi con aree perimetrate quali habitat prioritari nei Piani di gestione della Rete Natura 2000.

Videogallery

  • Editoriale Francesco Cancellieri - 22 agosto 2013 - Commemorazione Rogo Rifugio del Falco