Giocattoli, l’Ue dice no a vincoli più stringenti sulla sicurezza da parte della Germania
[9 Luglio 2015]
La Corte europea, coerentemente con il Tribunale Ue, conferma il divieto posto dalla Commissione alla Germania di mantenere i suoi valori limite per l’arsenico, l’antimonio e il mercurio nei giocattoli.
La vicenda ha inizio nel 2009, data in cui l’Unione europea ha adottato una nuova direttiva “giocattoli” e ha fissato nuovi valori limite per alcune sostanze chimiche presenti in tali prodotti, valori contestati dalla Germania.
La Germania reputa che i valori limite applicabili nel suo paese per il piombo, il bario, l’antimonio, l’arsenico e il mercurio, che corrispondono ai precedenti criteri dell’Ue – contenuti nella direttiva “giocattoli” del 1998 – offrano una migliore tutela; quindi ha richiesto alla Commissione l’autorizzazione a mantenere i vecchi valori. La commissione ha respinto tale domanda per quanto riguarda l’antimonio, l’arsenico e il mercurio e ha autorizzato il mantenimento dei valori limite tedeschi per il piombo e il bario solo fino, al più tardi, al 21 luglio 2013.
La Germania ha comunque richiesto al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione che a sua vola ha respinto il ricorso. Il Tribunale dell’Unione europea, nella sentenza del 2014, ha confermato la decisione della Commissione, considerando che la Germania non aveva provato che i valori limite tedeschi potessero garantire una tutela più elevata rispetto ai nuovi valori limite europei. Per contro, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione quanto al piombo, ritenendo che tale decisione fosse contraddittoria al riguardo. Quanto al bario, ha constatato che non vi era più luogo a statuire, dal momento che la Commissione nel frattempo aveva modificato i valori limite per tale metallo pesante (il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto).
A questo punto la Germania ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, ma anche la Corte respinge nella sua integralità l’impugnazione della Germania. Uno Stato membro può richiedere il mantenimento delle disposizioni nazionali preesistenti quando ritiene che il rischio per la salute pubblica debba essere oggetto di una valutazione diversa da quella dell’Ue. Spetta allo Stato membro dimostrare che le sue disposizioni nazionali garantiscono un livello di tutela della salute più elevato rispetto alla misura di armonizzazione dell’Unione: ma secondo la Corte la Germania non ha dimostrato ciò.