Salute: peggiora la sicurezza dei giocattoli in Europa, e chi vuol fare meglio non può
L'ultima sentenza del Tribunale Ue impone un passo indietro anche alla Germania
[14 Maggio 2014]
La Germania non può offrire una tutela della salute maggiore rispetto alla sicurezza dei giocattoli. Lo afferma il Tribunale Ue – con sentenza di oggi – che conferma la decisione della Commissione secondo cui la Germania non può mantenere i suoi valori limite attuali per l’arsenico, l’antimonio e il mercurio nei giocattoli, e annulla parzialmente tale decisione per quanto riguarda il piombo.
La vicenda ha inizio con il voto contrario della Germania alla nuova “direttiva giocattoli” che ha fissato nuovi valori limite per talune sostanze chimiche, in particolare, i metalli pesanti. Lo Stato tedesco ritiene che i valori limite applicabili nel suo paese per il piombo, il bario, l’antimonio, l’arsenico e il mercurio offrano una migliore tutela. Valori che fra l’altro, corrispondono alla precedente “direttiva giocattoli” del 1988.
Ha quindi richiesto alla Commissione l’autorizzazione a mantenere i valori precedenti, ma la Commissione l’ha respinta. Ha richiesto al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione, ma il Tribunale ha respinto il ricorso per quanto riguarda l’arsenico, l’antimonio e il mercurio.
Uno Stato membro può richiedere il mantenimento delle disposizioni nazionali preesistenti quando ritiene che il rischio per la salute pubblica debba essere oggetto di una valutazione diversa da quella dell’Ue. Deve dimostrare però che le disposizioni nazionali garantiscano, in termini di salute pubblica, un livello più elevato di tutela rispetto alla misura di armonizzazione dell’Unione e che esse non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Ma la Germania non l’ha dimostrato.
La direttiva giocattoli ha una duplice finalità: in primo luogo, garantire che i giocattoli utilizzati dai bambini siano sicuri e, in secondo luogo, assicurare il buon funzionamento del mercato interno dei giocattoli.
Per garantire la sicurezza e dunque per tutelare la salute dei più piccoli stabilisce i limiti di migrazione. Questo perché il rischio per la salute è considerato legato alla quantità di una determinata sostanza nociva che può essere liberata da un giocattolo prima di essere assorbita dal bambino. In particolare, stabilisce tre valori limite di migrazione diversi, definiti in funzione del tipo di materiale presente nel giocattolo (ossia il materiale secco, friabile, in polvere o flessibile; il materiale liquido o colloso; il materiale rimovibile mediante raschiatura).
I valori limite tedeschi sono invece espressi in termini di biodisponibilità. Individuano la quantità massima ammissibile di una sostanza chimica che, a causa dell’utilizzo di giocattoli, può essere assorbita ed essere disponibile per taluni processi biologici nel corpo umano. E sono, applicabili a tutti i tipi di giocattoli, qualunque sia la consistenza materiale.
Quindi – secondo il Tribunale – la Germania non può affermare che la nuova direttiva autorizzi una migrazione delle sostanze nocive più elevata di quella consentita in Germania, che i bambini siano così maggiormente esposti e che tale circostanza consenta “di per sé” di giungere alla conclusione che essa abbia dimostrato in modo convincente che i suoi valori limite garantiscano un livello di tutela più elevato rispetto alla nuova direttiva.
Se il Tribunale conclude che la Germania non ha dimostrato la maggior tutela dei valori limite tedeschi dell’arsenico, dell’antimonio e del mercurio, per il piombo afferma invece che la Commissione non ha sufficientemente motivato la decisione di non autorizzare il mantenimento dei valori precedenti, e dunque annulla la decisione nella parte in cui essa limita fino al 21 luglio 2013 l’approvazione dei valori limite tedeschi.
Del resto, secondo la nuova direttiva, i valori limite fissati dalla precedente direttiva dovevano continuare ad essere applicati fino al 20 luglio 2013, mentre il mantenimento dei valori limite tedeschi per il piombo è stato approvato solo fino al 21 luglio 2013. Comunque, sebbene la Commissione abbia constatato che i presupposti per approvare il mantenimento dei valori limite nazionali per il piombo fossero soddisfatti, la decisione impugnata equivale – quanto al suo risultato concreto – a una decisione negativa.