Tonno rosso, ora i pescatori chiedono risarcimenti all’Unione europea
[20 Marzo 2014]
Nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale la pesca del tonno rosso con reti a circuizione è consentita dal primo gennaio al 30 giugno, ma in base al regolamento della politica comune della pesca, la Commissione europea può adottare misure di emergenza per la conservazione degli stock ittici. E’ quello che ha fatto il 12 giugno 2008 adottando un regolamento che vietava, a partire dal 16 giugno 2008, la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo da parte di tonnare con reti a circuizione battenti bandiera di Italia, Grecia, Francia, Cipro e Malta, ma il 17 marzo 2011 quel regolamento venne dichiarato non valido dalla Corte di giustizia europea.
Ora, in due procedimenti distinti, il Syndicat des thoniers méditerranéens (Stm) e alcuni armatori della flotta tonniera francese, e Giordano, proprietario di una nave, hanno chiesto al Tribunale dell’Ue il risarcimento del danno che avrebbero subito a causa del regolamento della Commissione.
Ma con le sentenze del 7/11/2012, il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi ed ha ribadito che «La responsabilità extracontrattuale dell’Unione può essere fatta valere se sono soddisfatte tre condizioni: l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione europea, la realtà del pregiudizio e il nesso di causalità tra il comportamento e il danno. Quando una di queste tre condizioni non è soddisfatta, la richiesta di risarcimento danni deve essere respinta».
Secondo il Tribunale non è dimostrata l’esistenza di un danno effettivo e certo subito dalle tonnare: «L’esistenza delle quote non dà ai pescatori alcuna garanzia di pescare tutta la quota loro assegnata e il danno lamentato non ha ecceduto i limiti dei rischi economici inerenti alle attività in questo settore. Questo tipo di pesca è soggetto a limitazioni e l’arresto della pesca prima della data prevista poteva verificarsi in qualsiasi momento. Infine, anche se i diritti di pesca sono esercitati dalle tonnare, la normativa europea concede questi diritti solo a beneficio degli Stati».
Il Tribunale europeo aveva anche respinto con ordinanze il ricorso dell’Italia e il ricorso della Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) che avevano chiesto l’annullamento del regolamento stesso e, con sentenza del 27 febbraio 2013, il ricorso della Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia sul regolamento Ue deel 9 giugno 2010, riguardante il divieto per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera francese o greca o immatricolate in Francia o in Grecia di pescare, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, dal 10 giugno 2010.
La sentenza è stata impugnata dal Stm e da alcuni armatori di tonniere francesi dinanzi alla Corte di giustizia europea e nelle conclusioni presentate oggi, l’Avvocato generale Pedro Cruz Villalón suggerisce alla Corte di «Accogliere parzialmente l’impugnazione in base al suo primo motivo, concernente un’erronea interpretazione dell’articolo 340, secondo comma, Tfue, in relazione al carattere “certo” del danno subito dal ricorrente e, pertanto: Annullare la sentenza del Tribunale del 7 novembre 2012 nella causa T 114/11. Accogliere il ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dal sig. Giordano e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione a motivo dell’adozione del regolamento n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, essendo stata dimostrata la sussistenza delle condizioni costitutive della responsabilità extracontrattuale prevista dall’articolo 340, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sulla quantificazione del danno subito dal sig. Giordano. Condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado nella causa T 114/11, definita con sentenza del 7 novembre 2012, e del procedimento di impugnazione».
Vedremo cosa succederà, dato che le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, visto che il compito dell’avvocato generale è quello di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa.