Autorizzazione unica per l’eolico, il procedimento per il rilascio deve rispettare i 180 giorni
[27 Novembre 2014]
Il termine massimo di 180 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile deve essere rispettato, in quanto risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Sicilia (Tar) – con sentenza di questo mese, la numero 2897 – in riferimento ai progetti di espansione di impianti eolici in Sicilia.
La vicenda ha inizio con il decreto della Regione con cui la stessa ha ritenuto necessario attivare procedure finalizzate a evitare l’inutile convocazione di conferenze di servizio relativamente a quei progetti (non conoscibili) per i quali nel frattempo era cessato l’interesse alla realizzazione da parte del soggetto proponente. Un decreto che ha introdotto un nuovo e ulteriore obbligo non previsto dalla norma di legge nei confronti di quelle imprese che hanno pendenti già da tempo le domande per il rilascio del titolo abilitativo.
Quindi, anche a voler considerare le intervenute modifiche al sistema degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, non è possibile dedurre il venir meno dell’interesse delle imprese istanti all’atto ampliativo. Così come non è possibile introdurre ipotesi di decadenza in caso di mancata presentazione di una “attualizzazione dell’interesse” dopo che – malgrado le integrazioni documentali effettuate sulla base delle disposizioni sopravvenute – l’Amministrazione non abbia nei termini di legge provveduto ad indire le conferenze di servizi.
Del resto – così come afferma la giurisprudenza – la norma di legge relativa al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ( prevista dall’articolo 12 D.Lgs 387/2003) è incompatibile con l’introduzione di qualsiasi meccanismo di dilazione dei tempi procedimentali.
Secondo il Dlgs del 387/2003 (attuativo della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti a una autorizzazione unica rilasciata a seguito di un procedimento – anche questo unico – al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire e a mettere in funzione l’impianto. Il decreto statuisce che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica si concluda nel termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
Tale termine avendo evidenti finalità di semplificazione e accelerazione può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. E proprio per questo il Tar ha già in passato sanzionato con l’annullamento le varie disposizioni in cui le Regioni hanno tentato di introdurre ipotesi di decadenza dell’istanza di autorizzazione non previste dalla normativa nazionale.
Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di sanzionare con l’annullamento quelle disposizioni di legge regionale che, introducevano nell’ambito del procedimento autorizzativo nuovi e diversi adempimenti rispetto alla previsione di legge nazionale. Tutto ciò nella convinzione che il termini dei 180 giorno sia un termine di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Un principio che risulta ispirato “alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo”.