Benzina e diesel, dall’Ue il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra
[27 Aprile 2015]
Con una direttiva appena pubblicata in Gazzetta ufficiale, l’Ue stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili.
La direttiva si applica ai combustibili per veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all’elettricità utilizzata da veicoli stradali.
Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito all’adempimento dei loro obblighi. Il metodo di calcolo dovrebbe, da una parte garantire precisione, pur tenendo debito conto della complessità degli obblighi amministrativi connessi, e dall’altra dovrebbe incentivare i fornitori a ridurre l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti.
Anche l’impatto del metodo di calcolo sulle raffinerie dell’Unione è da considerarsi attentamente. Per questo, il metodo di calcolo deve basarsi sulle intensità medie delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano un valore medio del settore tipico di un particolare combustibile. Ciò presenta il vantaggio di ridurre l’onere amministrativo a carico dei fornitori e degli Stati membri.
Gli obblighi di comunicazione che competono ai fornitori ossia piccole e medie imprese (Pmi) sono, per quanto possibile, ridotti al minimo.
Analogamente, gli importatori di benzina e combustibile diesel raffinati al di fuori dell’Unione non devono essere obbligati a fornire informazioni dettagliate circa le fonti di petrolio greggio utilizzato per ottenere i combustibili, in quanto si tratta di informazioni che possono non essere disponibili o possono essere difficili da ottenere.
Per incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo eseguito dai fornitori sulle emissioni durante il ciclo di vita dovrebbe comprendere i risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions — Uer), incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. Al fine di facilitare la dichiarazione delle Uer da parte dei fornitori, è autorizzato l’uso di vari schemi di riferimento delle emissioni per il calcolo e la certificazione delle Uer. Devono essere ammissibili solo i progetti di Uer che hanno inizio dopo la data di definizione del valore di riferimento per i carburanti vale a dire dopo il primo gennaio 2011.
E’ la direttiva del 1998 che si occupa della qualità della benzina e del combustibile diesel. Essa, rivista, prescrive ai fornitori di ridurre del 6% entro la fine del periodo di applicazione (2020) l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’altra energia (elettrica) fornita per essere utilizzata da veicoli stradali nonché del combustibile per uso in macchine mobili non stradali. In pratica la revisione alla direttiva del 1998 introduce nella legislazione unionale una norma relativa al basso contenuto di carbonio del carburante. Inoltre, a partire dal 2011, la direttiva obbliga i fornitori a comunicare alle autorità designate dagli Stati membri informazioni che riguardano, tra l’altro, l’intensità dei gas a effetto serra del combustibile da loro fornito. La riduzione del 6% dovrebbe essere raggiunta mediante l’uso di biocarburanti ed elettricità e riducendo la combustione in torcia e il rilascio di gas nella fase di estrazione delle materie prime per i combustibili fossili.