Biocidi, l’Europa impone norme supplementari per l’autorizzazione nazionale

[15 Maggio 2014]

Con regolamento delegato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, l’Ue stabilisce le norme supplementari per il rinnovo di un’autorizzazione nazionale di un biocida o di una famiglia di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco. Il regolamento specifica ulteriormente il contenuto per le domande di rinnovo delle autorizzazioni nazionali concesse sulla base del riconoscimento reciproco al fine di agevolare il lavoro degli Stati membri che si occupano del rinnovo di tali autorizzazioni.

Il rinnovo dovrebbe in primo luogo essere gestito dall’autorità competente di un unico Stato membro di riferimento proprio per evitare inutili duplicazioni di lavoro e garantire coerenza. Per garantire la flessibilità ai richiedenti e alle autorità competenti, il regolamento garantisce al  richiedente la possibilità di scegliere lo Stato membro di riferimento, previo accordo di quest’ultimo.

Inoltre, al fine di garantire lo stesso livello di protezione sia per il rinnovo, sia per la prima concessione dell’autorizzazione, la validità massima di un’autorizzazione rinnovata non dovrebbe superare quella dell’autorizzazione iniziale.

Inoltre il regolamento prevede una graduale eliminazione dal mercato dei prodotti disponibili sui mercati degli Stati membri per cui non è presentata o è stata respinta una domanda di rinnovo dell’autorizzazione.

E’ la direttiva del 1998 che ha istituito un quadro normativo in materia di commercializzazione dei biocidi al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente e il buon funzionamento del mercato interno. Questa prevede l’autorizzazione e l’immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri; la compilazione, a livello comunitario, di un elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi e il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno della Comunità.

I biocidi – sostanze o miscele che hanno effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo per la salute umana o animale e sugli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati – possono essere messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati. Proprio perché possono creare rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d’uso.

Il sistema di autorizzazioni si basa sul principio del riconoscimento reciproco. Secondo tale principio, un biocida già autorizzato o registrato in uno Stato membro è autorizzato in un altro Stato membro entro 120 giorni o è registrato entro 60 giorni dal momento in cui l’altro Stato membro riceve la domanda. Un principio che ha comunque delle deleghe. Per esempio lo Stato membro può richiedere che alcune condizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio dei biocidi siano adeguate a talune circostanze come la quantità di specie bersaglio sul territorio dello Stato, il grado di resistenza dell’organismo bersaglio al biocida, le condizioni di uso.

Oppure se uno Stato membro che ritenga che un biocida a basso rischio registrato in un altro Stato membro non sia conforme alla definizione della presente direttiva può rifiutare provvisoriamente la registrazione. Nonché uno Stato membro che ritenga che un biocida autorizzato da un altro Stato membro non corrisponda alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione può proporre un rifiuto dell’autorizzazione o della registrazione. E comunque gli Stati membri possono rifiutare, nel rispetto del trattato, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse per alcuni tipi di pesticidi, avicidi e biocidi contro altri vertebrati, purché tale limitazione possa essere giustificata e non ostacoli l’obiettivo della direttiva.