Bonifica, la provincia deve attivarsi per individuare l’inquinatore
[7 Maggio 2015]
La società proprietaria dell’area inquinata può agire in giudizio quando la provincia decide di non attivarsi per il procedimento di accertamento dell’autore dell’inquinamento: un procedimento che ha natura obbligatoria.
Lo afferma il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – con sentenza numero 940 – in riferimento all’avvio della bonifica di suolo inquinato da parte del proprietario incolpevole.
L’obbligo di bonificare o di mettere in sicurezza un sito non grava sul proprietario incolpevole, grava su colui che ha causato l’inquinamento. La disciplina in materia (Titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006), infatti si ispira al principio “chi inquina paga” che impone a chi fa correre un rischio di inquinamento o a chi provoca un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.
Il proprietario incolpevole, però può spontaneamente intraprendere le operazioni di ripristino, al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale per le spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale. Ma nonostante tale facoltà, l’amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.
Però se il proprietario decide di attivarsi spontaneamente per la bonifica nei suoi confronti gli obblighi previsti dalla legge per il responsabile della potenziale contaminazione permangono. Il rispetto della procedura di bonifica è fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata e prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’interessato, sicché, qualora sopravvenga l’indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l’amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all’attuazione di interventi programmati.
In tale contesto va affrontato il problema della doverosità o meno per l’amministrazione provinciale di attivare il procedimento diretto all’accertamento dei responsabili dell’inquinamento. La provincia è obbligata a svolgere le attività istruttorie dirette ad accertare i responsabili dell’inquinamento, attività che si concludono con un provvedimento espresso, che può contenere la motivata individuazione dei responsabili, ovvero l’indicazione delle ragioni per le quali non sia possibile individuarli.
Difatti, la legge (Dlgs 152/2006 art. 244) impone espressamente all’amministrazione di diffidare il responsabile dell’inquinamento a provvedere al ripristino dell’area, sul presupposto della sua preventiva individuazione, attraverso il compimento di indagini. Il dovere dell’amministrazione di attivarsi direttamente per superare lo stato di pregiudizio ambientale scatta solo qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda e sempre che non provveda il proprietario del sito, né un altro soggetto interessato.
Ecco, allora, che l’amministrazione deve intervenire direttamente solo se non sia stata in grado di accertare il responsabile dell’inquinamento, o se costui ometta di porre in essere le necessarie attività.
Quindi, in senso contrario, non rileva il riferimento alla possibilità che il proprietario o altri interessati provvedano al ripristino, perchè l’intervento di terzi non responsabili avviene sempre su base volontaria e può essere interrotto, senza alcun potere coercitivo da parte dell’amministrazione provinciale. Di conseguenza ciò non esclude l’obbligo della provincia di compiere le attività necessarie all’individuazione dell’inquinatore.