Contro la commercializzazione illegale del legno: a che punto è il regolamento Ue?
[22 Febbraio 2016]
Il regolamento Ue sul legno è percepito dagli Stati Membri come un importante strumento legislativo per combattere e ridurre il disboscamento illegale e il commercio di legno o prodotti derivati di provenienza illegale, ma nei primi due anni, l’attuazione e l’applicazione sono state lente, non omogenee e restano ancora incomplete.
Lo afferma la Commissione europea nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Una relazione che esamina “il funzionamento e l’efficacia del regolamento, anche nell’impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno”.
Il regolamento (995/2010) , infatti, proibisce la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale; obbliga gli operatori che commercializzano per la prima volta sul mercato dell’Ue tali prodotti a esercitare la “dovuta diligenza” e impone ai commercianti di tenere un registro di fornitori e acquirenti dopo la loro prima immissione sul mercato.
Il disboscamento illegale è un problema diffuso che ha effetti devastanti su alcune delle foreste più pregiate, sulle persone che vi abitano e che dipendono dalle loro risorse. Contribuisce alla deforestazione tropicale e al degrado forestale – un fenomeno che potrebbe essere responsabile del 7-14% delle emissioni totali di CO2 prodotte dalle attività umane -; minaccia la biodiversità e compromette la gestione sostenibile delle foreste. Inoltre incide negativamente sulla riduzione della povertà, sulla crescita economica sostenibile e inclusiva e sullo sviluppo sostenibile, anche perché compromette la redditività commerciale degli operatori che agiscono in conformità della legislazione applicabile.
Dunque, la relazione della Commissione – che è il primo riesame del regolamento – consiste in una valutazione realizzata in conformità degli orientamenti dell’Ue per legiferare meglio, risponde a cinque criteri di valutazione (pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto
dell’Ue) e riguarda i primi due anni di applicazione del regolamento. Un lasso di tempo insufficiente per valutarne l’efficacia, soprattutto se si tiene conto della novità che l’obbligo di dovuta diligenza rappresenta.
Nonostante l’incompletezza dell’attuazione e dell’applicazione del regolamento, di recente sono stati compiuti progressi significativi. Per esempio risulta che gli operatori stiano gradualmente ottemperando all’obbligo di dovuta diligenza. Però, l’attuazione e l’applicazione non uniformi nei primi due anni non hanno agevolato la creazione di condizioni di parità, che permetterebbero di tutelare gli operatori dalla concorrenza sleale dei prodotti fabbricati con legname di provenienza illegale.
A causa del lasso di tempo relativamente breve, la valutazione non ha potuto quantificarne l’incidenza sul commercio di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale sul mercato interno. Per questo è difficile stabilire se il regolamento abbia conseguito il proprio obiettivo di evitare la commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Comunque, il regolamento è riuscito a sensibilizzare gli operatori del settore e i consumatori al problema del disboscamento illegale e alle sue ripercussioni sull’ambiente e sul clima e ha influenzato le modifiche volte a inasprire i regolamenti dell’UE sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche.
Per migliorare la situazione, quindi, secondo la Commissione oltre a intensificare notevolmente i propri sforzi in termini di attuazione e di applicazione, gli Stati dovrebbero potenziare l’attuale livello di capacità tecnica e di risorse (umane e finanziarie) assegnate alle autorità competenti per aumentare i controlli di conformità e migliorarne la qualità.
Questo, a sua volta, indurrà il settore a usare un sistema di dovuta diligenza affidabile e realizzabile. Le autorità competenti dovrebbero anche adoperarsi ulteriormente per informare gli operatori, soprattutto le Pmi, in merito alle prescrizioni del regolamento Ue sul legno.
Dalla sua la Commissione continuerà a fornire orientamenti agli Stati membri e agli operatori integrando, se del caso, il documento di orientamento per conseguire un’applicazione uniforme del regolamento in tutta l’Ue. Essa continuerà ad agevolare la comunicazione e a favorire l’armonizzazione delle impostazioni in materia di applicazione tra autorità competenti nel corso delle riunioni del gruppo di esperti.